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Ordinanza — n. 8541/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for driving without license due to lack of habitual conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8541/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for driving without a license. The appellant argued for exemption from punishment due to the minor nature of the offense and requested generic mitigating circumstances, but the court found no positive elements to support these claims. The decision rests on the statutory requirement that driving without a license must be habitual to qualify for specific exemptions, which was absent in this case.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 116, comma 15, cod. strada: The exemption from punishment for particular minor offenses is inapplicable to driving without a license unless the conduct is habitual, as the offense by nature punishes repeated behavior within a two-year period.

Parole chiave

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driving without license habitual conduct requirement exemption from punishment generic mitigating circumstances criminal appeal inadmissibility scemata imputabilità altri capi d'accusa azione di responsabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con il primo motivo di ricorso, vizio di motivazione con riferimento al diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod.
Art. 116, comma 15, cod. strada
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la decisione del GUP del Tribunale di Lamezia Terme emessa il 25.09.2024 che aveva condannato Berlingieri Cosimino alla pena di mesi uno di arresto ed € 1.300,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17 D.Lvo.
Art. 62 bis cod. pen.
pen.; con il secondo motivo, vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen.
D.L. 23 maggio 2008, n. 92
62-bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n.
Legge 24 luglio 2008, n. 125
92, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 131 bis cod. pen
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con il primo motivo di ricorso, vizio di motivazione con riferimento al diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod.
art. 62 bis cod. pen
pen.; con il secondo motivo, vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Rv. 286812
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986; Sez.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610
270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610, cfr.
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509
anche Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERLINGIERI COSIMINO nato a LAMEZIA TERME il 24/11/1979 avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la decisione del GUP del Tribunale di Lamezia Terme emessa il 25.09.2024 che aveva condannato Berlingieri Cosimino alla pena di mesi uno di arresto ed € 1.300,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17 D.Lvo. 30 aprile 1992, n. 285, disponendo altresì la sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con il primo motivo di ricorso, vizio di motivazione con riferimento al diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen.; con il secondo motivo, vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen.

3. Il primo motivo è manifestamente infondato. Sul punto questa Corte di legittimità ha stabilito che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (cfr. Sez. 4, n. 28657de1 05/07/2024 Rv. 286812). In applicazione del suddetto principio, la Corte di appello ha precisato che anche il reato di cui all'art. 116, comma 15, C.d.S. è per sua natura a condotta reiterata, in quanto punisce chi si pone alla guida senza patente, solo se tale comportamento è reiterato nel periodo di due anni. Pertanto, in difetto del presupposto della non abitualità del comportamento, richiesto dal disposto normativo di cui all'art. 131 bis cod.pen., ha concluso per la non applicabilità di tale norma al caso di specie.

4. Stesse considerazioni valgono per il secondo motivo. La decisione della Corte di merito è conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4., n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489;

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610, cfr. anche Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509). I giudici di secondo grado, facendo corretta applicazione dei principi esposti, motivano il diniego delle circostanze attenuanti generiche alla luce dell'assenza di elementi positivi all'uopo valutabili. In più, richiamano elementi sfavorevoli, quali i gravi e numerosi precedenti penali dell'imputato.

5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data