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Ordinanza — n. 8537/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility of retrial requests already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8537/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner merely repeated arguments previously rejected regarding retrial requests. The petitioner argued violations of procedural rights and the lack of new evidence, but the court found these claims covered by the final judgment. Consequently, the court upheld the lower court's decision to dismiss the retrial requests and ordered the petitioner to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 629, 630, 631, 634 c.p.p.; The principle of res judicata precludes late retrial requests that merely reiterate arguments already evaluated, requiring specific new grounds to remove the effects of a final judgment.

Parole chiave

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retrial requests res judicata new evidence procedural rights inadmissible appeal pericolo di reiterazione allontanamento nonostante motivi di salute criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 629 c.p.p.
Art. 630 c.p.p.
Art. 631 c.p.p.
Art. 634 c.p.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5 - n. 12763 del 09/01/2020, Eleuteri
ex multis, Sez. 5 - n. 12763 del 09/01/2020, Eleuteri, Rv.
Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, Di Piazza
Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, Di Piazza, Rv.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONVICINI WALLY nato a CADELBOSCO DI SOPRA il 30/03/1952 avverso l'ordinanza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di Appello di Ancona ha dichiarato inammissibili le istanze di revisione relative alla sentenza n. 1803/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Bologna in data 7 marzo 2023 nei confronti della sig.ra Wally Bonvicini. La Corte d'Appello ha chiarito che le istanze di cui sopra, presentate dalla condannata, consisterebbero in riproposizioni delle istanze di revisione avverso la suddetta sentenza, già valutate come inammissibili dalla medesima con provvedimento del 14.11.2024, che non è stato impugnato.

La sentenza in oggetto ha accertato definitivamente la responsabilità dell'imputata per i reati di associazione a delinquere, calunnia continuata oltre che per una serie di fatti di sottrazione fraudolenta di beni, integranti il reato di cui agli artt. 11 D.L.vo 74/2000, aggravato ai sensi dell'art. 4 L. 146/2006. Per tali reati, uniti dal vincolo di continuazione, la sig.ra Bonvicini è stata condannata alla pena complessiva di anni 6 e mesi 6 di reclusione, nonché alla pena accessoria di cui agli artt. 29, 32 c.p. e 12 D.L.vo 74/2000, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'imputata sollevando cinque motivi di ricorso.

3. Con il primo motivo deduce violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 629, 630, 631 e 634 c.p.p. per aver la Corte d'Appello ritenuto che gli elementi prodotti dalla difesa non costituissero prova nuova; con il secondo motivo deduce vizio di motivazione per essersi limitata l'ordinanza impugnata a formulare conclusioni generiche e assertive; con il terzo motivo deduce travisamento della natura degli elementi prodotti poiché la Corte avrebbe la documentazione prodotta dalla difesa dichiarandola irrilevante; con il quarto motivo deduce un'erronea esclusione della potenziale incidenza degli elementi prodotti, "idonea", per la difesa, ad incidere sull'impianto accusatorio; con il quinto motivo deduce violazione del diritto al contraddittorio e del giusto processo poiché la Corte avrebbe dichiarato inammissibile l'istanza senza instaurare alcun contraddittorio.

In data 14 gennaio 2026, li difensore ha presentato istanza di trattazione in pubblica udienza, non consentita dal rito camerale applicabile al presente procedimento. Risulta inoltre depositata memoria personalmente redatta e sottoscritta dalla ricorrente Wally Bonvicini, inammissibile in quanto non proveniente da difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione 4. Il ricorso è inammissibile.

5. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio secondo cui l'istituto della revisione non si configura come un'impugnazione tardiva che permette di dedurre in ogni tempo ciò che nel processo, definitivamente concluso, non è stato rilevato o non è stato dedotto, bensì costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente, in casi tassativi, di rimuovere gli effetti del giudicato dando priorità alla esigenza di giustizia sostanziale rispetto a quella di certezza dei rapporti giuridici: da ciò deriva che l'efficacia risolutiva del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o una inedita disamina del deducibile (il giudicato, infatti, copre entrambi) : cfr. ex multis, Sez. 5 - n. 12763 del 09/01/2020, Eleuteri, Rv. 279068 - 01;

Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, Di Piazza, Rv. 259778 - 01. Tanto premesso, i giudici di appello hanno considerato che la ricorrente aveva riproposto elementi già oggetto di istruttoria, presi in considerazione e valutati nei giudizi di merito, ovvero aveva lamentato che gli elementi dedotti non fossero stati presa in adeguata considerazione nei giudizi celebratisi a suo carico, rilevando che si trattava di questioni ormai coperte da giudicato.

6. Con i motivi di ricorso, l'istante si limita a reiterare le medesime doglianze già oggetto di esame da parte della Corte territoriale, senza opporre alcuna critica argomentata alla motivazione dell'ordinanza impugnata e, precisamente, in ordine alla natura di " prova nuova" degli elementi meramente elencati nei motivi di ricorso, in base ai principi generali sopra illustrati ( in particolare, sul fatto che si trattasse o meno di elementi dedotti o anche deducibili nel giudizio di merito). Va allora richiamato l'orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui i motivi di ricorso per Cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, che non possono essere ignorate da chi propone l'impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).

7. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i