Cassation court dismisses appeal for drunk driving conviction due to lack of specific evidence regarding breathalyzer errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Davide Belletti inadmissible, ordering him to pay procedural costs. The lower court convicted Belletti for drunk driving based on a breathalyzer reading of 1.61 g/l and observed signs of intoxication, rejecting claims of transcription errors or equipment malfunction. The Court ruled that the appeal was generic and failed to specifically link the alleged defects to the evidence presented, adhering to the principle that the burden of proving instrument flaws lies with the defense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 593, comma 3 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is generic and fails to establish a specific correlation between the contested decision's reasoning and the grounds of the appeal, particularly when the defense has not substantiated alleged technical flaws in the evidentiary instrument.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLETTI DAVIDE nato a CESENA il 25/07/1984 avverso la sentenza del 28/02/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FORLFdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Forlì ha condannato Belletti Davide, all'esito di giudizio abbreviato, con sentenza n. 67/2025, emessa in data 28 febbraio 2025, per violazione dell'art. 186 co. 2, lett. c), 2-sexies e 2-septies, D.L.V0 30 aprile 1992 n. 288, alla pena di mesi 3 di arresto ed euro 1250 di ammenda, sostituita ex art. 186 co. 9bis in giorni 95 di lavoro di pubblica utilità.
2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione ai sensi dell'art. 593, comma 3 cod. proc. pen. avverso la sentenza del tribunale di Forlì e lamenta, con motivo unico, mancanza della motivazione in ordine alle deduzioni difensive inerenti le modalità di rilevamento del tasso alcolernico; travisamento della prova poiché il giudice del provvedimento avrebbe fondato il proprio convincimento su un risultato di prova inesistente o diverso da quello reale; inosservanza ed erronea applicazione della legge in violazione dell'art. 186 c.d.s. Il difensore ha depositato memoria il 14 gennaio 2026, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il giudice di merito, procedendo in sede di giudizio abbreviato, ha infatti richiamato il verbale di polizia giudiziaria riguardo alla rilevazione del tasso alcolemico, risultato pari a 1,61 e 1,54 g/l; precisando che gli operanti avevano attestato il buon funzionamento dell'etilometro, risultato regolarmente omologato e revisionato . L'impugnata sentenza dà atto anche dei sintomi tipici dello stato di ebbrezza (alito, tono, linguaggio) contestualmente manifestati dal Belletti. A fronte di dette argomentazioni, il ricorrente deduce mancanza di motivazione in ordine alle doglianze proposte in sede di appello, attinenti alla inattendibilità della prova, desunta da un errore di trascrizione del cognome del ricorrente, da una presunta irregolarità nell'uso della strumentazione e dalla mancata produzione del libretto metrologico.
Sul punto, va rammentato il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato suffragare con idonee allegazioni la prospettata invalidità dell'accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, o l'assenza o l'inattualità dei controlli prescritti dalla legge (cfr. ex multis Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci, Rv. 28255; conf.
Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, RV. 282659; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958). Inoltre, le motivazioni del Tribunale in ordine alla irrilevanza del lamentato errore di trascrizione del cognome del ricorrente )- risultano perfettamente congrue e non illogiche, riconducendolo ad un evidente errore materiale. Sono poi del tutto generiche le doglianze attinenti alla lesione del diritto alla controprova: al riguardo, va ribadito che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).
5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così, deciso in Roma, il 18 febbraio 2026