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Ordinanza — n. 8534/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of intent for false income declaration in legal aid application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8534/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim of lacking specific intent to deceive. The appellant argued that no crime existed because his actual income remained below the statutory threshold despite false declarations. The court ruled that the protected legal interest is the integrity of the judicial verification process, not the state's financial loss, making the offense complete upon filing false documents.

Regesto Legislator

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Art. 483 cod. pen; Art. 95 DPR 115/2002: The crime of false declaration for legal aid requires only general intent, as the protected legal interest is the correct exercise of judicial verification, not the state's patrimonial interest.

Parole chiave

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false declaration legal aid general intent criminal law judicial verification integrity income threshold requirement inadmissible appeal procedure esame di cassazione sentenze sulla validità di un atto controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 483 cod. pen
Art. 95 DPR 115/2002
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 838 del 20/10/2020
Sez. 5, n. 2496 del 19/12/2019
Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019
Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017
277129 - 01; Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Rv.
Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008
Sez. U, n. 14723 del 19/12/2019
242152 - 01, vedi anche Sez. U, n. 14723 del 19/12/2019, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCELLINO COSIMO VALERIO nato a NOVOLI il 21/05/1972 avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 1056/2025, la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce, emessa in data 22 marzo 2022, che aveva ritenuto Marcellino Cosimo Valerio responsabile del reato contestato ai sensi degli artt. 483 cod pen in relazione all'art. 95 DPR 115/2002 per aver presentato istanza di ammissione al gratuito patrocinio attestando falsamente redditi non corrispondenti al reddito complessivo del nucleo familiare realmente percepito, in tre occasioni distinte: una prima volta in data 06.06.2017, una seconda volta in data 18.07.2017, una terza volta in data 25.07.2017.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte lamentando con un unico motivo violazione di legge per mancanza del dolo specifico, ossia della volontà di indurre in errore la pubblica amministrazione per conseguire un vantaggio non dovuto, nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere il giudice erroneamente ritenuto la sussistenza del reato in assenza della concreta offensività del fatto, posto che il reddito era comunque inferiore alla soglia legalmente fissata per ottenere il beneficio.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Riguardo al motivo inerente al dolo specifico, basti rammentare che per l'integrazione del reato contestato è richiesto il dolo generico (Sez. 5 - , n. 838 del 20/10/2020, Rv. 280128 - 01; Sez. 5 - n. 2496 del 19/12/2019 , Rv. 278134 - 01; Sez. 4 - , n. 37144 del 05/06/2019 Rv. 277129 - 01; Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Rv. 271051 - 01). La sentenza impugnata ha inoltre ampiamente motivato in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, attese le plurime istanze difformi rispetto agli effettivi redditi percepiti, segno di una convinta volontà di rendere dichiarazioni non veritiere.

Quanto alla assenza di offensività del fatto, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui, nel caso di specie, il bene giuridico tutelato è il corretto esercizio della funzione di verifica demandata al giudice e non l'interesse patrimoniale dello Stato, sicchè l'offesa è configurabile indipendentemente dalla effettiva sussistenza dei requisiti reddituali. La falsità nella dichiarazione sostitutiva, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, è connessa all'ammissibilità dell'istanza e non a quella del beneficio, perché solo l'istanza ammissibile genera obbligo del magistrato di decidere nel merito (Sez.

U, n. 6591 del 27/11/2008 Ud. (dep. 16/02/2009), Rv. 242152 - 01, vedi anche Sez. U, n. 14723 del 19/12/2019, Rv. 278871 - 01).

2. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 18 febbr