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Ordinanza — n. 8530/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for omitting income in legal aid declaration due to lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8530/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on a single ground not permitted under the law for a legality review. The appellant argued that the lower court failed to properly assess his subjective intent regarding the omission of income in a legal aid declaration. The court rejected this, noting that the appeal merely reproduced arguments already examined and dismissed by the trial judge without providing specific criticism of the factual findings.

Regesto Legislator

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Art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115; Art. 76 L. 445/2000: Appeals in legality proceedings must be based on specific grounds permitted by law; generic reiteration of facts or arguments already adjudicated by the court of first instance renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal legality review omission of income legal aid declaration subjective intent reiteration of arguments D.P.R. 115/2002 corresponsabilità della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza ora impugnata, ha con- fermato la decisione del GUP del Tribunale di Trapani, con la quale Scarpulla An- tonino Giuseppe è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 95 del D.P.R.
Art. 76 L. 445/2000
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
Corte cost. n. 186/2000
pen., che si ritiene equa valutati i profili nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, Rv. 277129
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARPULLA ANTONINO GIUSEPPE nato a CORLEONE il 03/03/1974 avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Motivi della decisione 1. La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza ora impugnata, ha con- fermato la decisione del GUP del Tribunale di Trapani, con la quale Scarpulla An- tonino Giuseppe è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 95 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, in relazione all'art.76 del medesimo T.U., per aver omesso di indicare, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione per l'ammissione al pa- trocinio a spese dello Stato per l'anno 2018, l'esistenza di redditi, avendo autocer- tificato un reddito pari a euro 6.000, laddove lo stesso aveva in realtà percepito un reddito complessivo pari a euro 13.033,62.

2. Avverso la sentenza, l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ri- corso formulando un unico motivo, con il quale deduce violazione dell'art.95 D.P.R. n.115 del 2002, in relazione all'art.76 della L. n.445 del 2000, per non aver la Corte territoriale valutato correttamente l'elemento soggettivo sotteso alla con- dotta del ricorrente e, per l'effetto, aver erroneamente applicato il dettato norma- tivo in questione.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto è stato proposto per un motivo non consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici del giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sen- tenza impugnata. Quanto all'elemento soggettivo, va ricordato che le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sé integrante condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale (Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, Rv. 277129).

Ciò posto sui principi operanti in materia, nella specie, la Corte territoriale, con motivazione non contraddittoria, coerente coi principi affermati in sede di le- gittimità, ha sottolineato non solo l'elemento della rilevante differenza tra i redditi dichiarati e quelli percepiti, ma ha evidenziato anche che l'imputato non poteva non essere a conoscenza della falsità dichiarata avendo altresì dichiarato una di- versa fonte di tali redditi (lavori occasionali, anziché lavoro dipendente svolto dal ricorrente) e a nulla rilevando, inoltre, l'errata comunicazione della composizione del nucleo familiare, risultante, peraltro, da documentazione riferita ad anni suc- cessivi rispetto alla data di presentazione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio.

La Corte distrettuale, pertanto, ha reputato decisive, ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo, le effettive modalità della condotta in considerazione della rilevante sproporzione tra i redditi dichiarati in sede di istanza all'ammissione al gratuito patrocinio e quelli effettivamente percepiti e l'avere, in virtù di tale condotta, conseguito il beneficio.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 18/02/2026 Il Consi ier