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Ordinanza — n. 8529/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite specific grounds for rejection of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8529/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised were not properly deducible at this stage of the proceedings. The appellant argued that the refusal to submit to roadside tests was insufficient for criminal liability since he had later undergone medical examinations. The court rejected this, noting that the lower court had already correctly addressed these points and that the crime of refusing the test is instantaneous and perfected by the refusal itself, regardless of subsequent medical tests.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 186, comma 7, cod. strada: The grounds for a cassation appeal must specifically criticize the reasoning of the lower court; generic reiteration of already rejected arguments renders the appeal inadmissible, and the crime of refusing the alcohol test is perfected by the refusal itself.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal failure to cite grounds reiteration of rejected arguments refusal of alcohol test instantaneous crime completion cassation procedure rules penal liability standards audizione o interrogatorio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 186, comma 7, cod. strada
Art. 186, comma 5, cod. strada

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Sez. 4, 18/09/2006 n. 36580
La natura del reato comporta che l'esecuzione dell'alcoltest qualora venga ritardata ed eseguita quando non riveste più alcuna utilità probatoria, trattandosi di un accertamento la cui attendibilità dipende dalla tempestività e modalità con cui lo stesso è effettuato (Sez. 4, 18/09/2006 n. 36580, Rv.
Sez. 4, 08/01/2013-06/02/2013, n. 5909
Sez. 4, 08/01/2013-06/02/2013, n. 5909, in Arch.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONORA ADRIANO nato a FORLI' il 29/09/1980 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la decisione emessa dal Tribunale della stessa sede del 3 maggio 2023, con cui Bonora Adriano è stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro duemila di ammenda, con sospensione della patente di guida per anni due, in ordine al reato di cui all'art.186, comma 7, cod. strada, perché guidando in modo dar far presumere l'ebbrezza alcolica, rifiutava di sottoporsi all'accertamento ne- cessario ad accertare lo stato di alterazione psicofisica.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello, proponendo, con un unico motivo, vizio di mo- tivazione in relazione alla sussistenza della responsabilità penale, quanto al punto della sentenza impugnata che ha ritenuto integrato il reato con il mero rifiuto, senza considerare che l'imputato si era sottoposto agli esami presso la struttura sanitaria ove era stato ricoverato, e chiedendo, per l'effetto, annullarsi la sentenza impugnata.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con mo- tivi non deducibili in questa sede di legittimità. Gli stessi, in particolare, si limitano a reiterare profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello con corretti argomenti giuridici e non sono scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822, sui motivi d'ap- pello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello e riproduce un profilo di censura già correttamente disatteso dai giudici di merito, i quali hanno evidenziato, a pagina 3 della sentenza impu- gnata, riferendosi alle concrete modalità del fatto, che la contravvenzione in epi- grafe risultava già perfettamente integrata al momento del rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico su strada, a nulla rilevando, ai fini della sussistenza del reato, che lo stesso sia stato poi effettuato presso la struttura ospedaliera.

Il reato in esame, infatti, in quanto istantaneo, si perfeziona con il mero rifiuto di sottoporsi al controllo del tasso alcolemico e anche l'eventuale successivo ripen- samento da parte del soggetto interessato è irrilevante, non essendo prevista dalla normativa una sorta di ravvedimento operoso da parte di chi abbia già consumato il reato. La natura del reato comporta che l'esecuzione dell'alcoltest qualora venga ritardata ed eseguita quando non riveste più alcuna utilità probatoria, trattandosi di un accertamento la cui attendibilità dipende dalla tempestività e modalità con cui lo stesso è effettuato (Sez. 4, 18/09/2006 n. 36580, Rv. 235372;

Sez. 4, 08/01/2013-06/02/2013, n. 5909, in Arch. giur. circ. sin. stradali, 2013. Nel caso di specie, inoltre, non rileva il disposto di cui all'art.186, comma 5, cod. strada, il quale consente per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sot- toposti a cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico presso strutture sani- tarie di base o ad esse equiparate, in quanto, nel caso che ci occupa, lo stato di agitazione psicomotoria era direttamente riconducibile allo stato di ebbrezza del conducente, confermato peraltro dai prelievi ematici successivi (tasso alcolemico pari a 1,41 g/1).

Ebbene, la Corte territoriale appare avere fatto corretta applicazione dei prin- cipi in materia accertando correttamente la sussistenza del reato contestato.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 18/02/2026