Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal grounds regarding criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific legal arguments regarding criminal liability. Although the lower court addressed only sentencing, the appellant's new claim regarding liability was generic and lacked the factual and legal analysis required by procedural law. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, 591, 616 c.p.p.; The appeal must contain specific, argumentative grounds citing the exact legal and factual reasons supporting the request, as generic assertions without critical analysis of the lower court's reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MATTEO FABIO nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 06/11/1981 avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; N. 40031/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Con sentenza del 21 tri:UgM CHJ24, !a Corte d'Appello di Bologna ha con- fermato la pronuncia del Tribunale della stessa sede del 23 gennaio 2024, che aveva condannato Di Matteo Fabio alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda, in ordine al reato di cui all'art.186, commi 1 e 2, lett. c), commi 2- bis e 2-sexies, cod. strada, per aver guidato in stato di ebbrezza (esito accerta- mento 1,73 g/l) il veicolo Volkswagen Eos tg.to DG787BW, provocando incidente stradale; fatto aggravato dall'essere stato commesso dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00; condotta tenuta in Bologna 1'8 dicembre 2019.
La Corte territoriale ha disatteso l'unico motivo di impugnazione, relativo al trattamento sanzionatorio, perché la pena inflitta risultava pari al minimo edittale e non ricorrevano i presup- posti per una riduzione.
2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza, deducendo un unico motivo, intitolato violazione di legge, con i! quale lamenta che la Corte d'Appello abbia fornito una motivazione carente e ap- parente in ordine all'accertamento della responsabilità.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto deduce, in forma del tutto priva di specificità, vizio di motivazione riferito all'accertamento della responsabilità penale, tema neanche proposto con motivi d'appello che avevano avuto riguardo al solo trattamento sanzionatorio. Il motivo dedotto, dunque, non è deducibile in questa sede perché non ri- spetta la catena devolutiva e non è specifico perché non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, pro- spettando deduzioni generiche e assertive, prive delle ragioni dì diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, su questione non devoluta alla Corte territo- riale.
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plu- rimis, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584-01), la fun- zione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il prov- vedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la pre- sentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. 4 N. 40031/2025 R.G.
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 18/02/2026 Il Consig iere estensore