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Ordinanza — n. 8526/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed de plano because the lawyer filing it was not authorized to practice before higher courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8526/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the defendant's lawyer lacked authorization to practice before higher judicial bodies. Although the appellant attempted to reframe the filing as a 'reclamo' to bypass this requirement, the court rejected this argument, holding that procedural conservation rules cannot override formal and substantive requirements for different types of appeals. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.: A lawyer not authorized to practice before higher courts cannot file a cassation appeal, and the principle of conservation of the means of appeal cannot derogate from the formal and substantive rules regulating different types of appeals.

Parole chiave

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inadmissibility de plano unauthorized defense lawyer higher courts authorization cassation appeal filing procedural conservation principle contravvenzione bagatellare delitto risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
103 del 2017, in quanto proposto da non legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori, a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente proposto come reclamo, poiché il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, comma 5, cod.
Art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
24 novembre 1981, n.689 con quella dell'ammenda di euro 9.000,00, è stato proposto appello, qualificato come ricorso per cassazione e trasmesso a questo ufficio, trattandosi di sentenza inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 53, n. 689 of 24 November 1981
159, alla pena di mesi sei di arresto, sostituita ex art. 53 I.
Art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 of 6 September 2011
Avverso la sentenza in epigrafe del Tribunale di Reggio Calabria di condanna nei confronti di Cosimo Berlingeri, in ordine al reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 103 of 2017
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci, Rv. 228119
pen., non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci, Rv. 228119).
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERLINGERI COSIMO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 24/02/1965 avverso la sentenza del 26/01/2023 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Avverso la sentenza in epigrafe del Tribunale di Reggio Calabria di condanna nei confronti di Cosimo Berlingeri, in ordine al reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, alla pena di mesi sei di arresto, sostituita ex art. 53 I. 24 novembre 1981, n.689 con quella dell'ammenda di euro 9.000,00, è stato proposto appello, qualificato come ricorso per cassazione e trasmesso a questo ufficio, trattandosi di sentenza inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in quanto proposto da non legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori, a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente proposto come reclamo, poiché il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci, Rv. 228119).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026.