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Ordinanza — n. 8525/2026 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded challenges regarding probation violation and prior criminal record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8525/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Samuele Pezzano inadmissible, ordering him to pay legal costs and a fine. The appellate court had already rejected arguments claiming the probation violation was minor, noting Pezzano's extensive criminal history and the significant distance of the offense from his residence. The Court of Cassazione upheld this decision, ruling that the challenges were manifestly unfounded and merely reproduced issues already properly addressed by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals manifestly unfounded regarding the gravity of a probation violation and the relevance of a defendant's prior criminal record are inadmissible.

Parole chiave

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probation violation manifestly unfounded appeal prior criminal record inadmissible appeal Cassa delle ammende motivazione inadeguata delle censure costituzionali assenza di persecuzione permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEZZANO SAMUELE nato a LOCRI il 11/01/1989 avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; - Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Samuele Pezzano - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. - perché in fatto e manifestamente infondate. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Catanzaro nella sentenza impugnata.

In essa, invero, si evidenzia che: - militano contro la tenuità del fatto, da un lato, la biografia penale dell'imputato, gravato da molteplici precedenti penali anche gravi (stupefacenti, armi, omicidio), tra cui uno per evasione, della stessa indole rispetto alla violazione della misura di prevenzione, dall'altro, l'oggettiva rilevanza della violazione, posto che l'imputato, obbligato a risiedere in Catanzaro, era stato sorpreso a bordo della sua vettura nel territorio del Comune di Squillace, lontano circa venticinque chilometri dal capoluogo, distanza assai significativa, sì da risultare integrata una grave violazione del divieto imposto; - né può rilevare, sotto tale aspetto, il contegno collaborativo del giudicabile, che ha ammesso ciò che non poteva negare e ha già fruito, per tale motivo, della concessione di attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, malgrado l'allarmante biografia penale.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026