Italian Court dismisses appeal against expulsion order, ruling family ties insufficient to block removal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Khardani Mohamed Alì inadmissible, rejecting his claims regarding violated family rights and lack of social danger assessment. The court found the lower tribunal's reasoning sound, noting the applicant's irregular status, lack of Italian cohabitation, and the unavailability of his cousin's home. Consequently, the expulsion order stands as it does not constitute an impermissible interference with private life under the ECHR.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; Art. 8 CEDU: The expulsion of an irregular foreigner as an alternative to detention does not violate the right to private and family life when no specific family ties in Italy exist and no health risks are demonstrated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHARDANI MOHAMED ALI' (CUI 04SIQPU) nato il 11/10/1999 avverso l'ordinanza del 17/09/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; -77 Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di Khardani Mohamed Alì - relative alla lamentata violazione degli artt. 16 e 19 d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286, per non avere il Tribunale di sorveglianza di Ancona valutato i rapporti familiari e personali del ricorrente in Italia e per non avere considerato la scadenza del fine pena prossima al provvedimento emesso e l'assenza di pericolosità sociale del cittadino tunisino, con a carico la sola condanna in espiazione - sono, oltre che assolutamente generiche, manifestamente infondate.
A fronte di una motivazione, quale quella dell'ordinanza impugnata, che evidenzia che a Khardani risulta essere stato revocato il beneficio di espiazione della pena residua presso l'abitazione di un cugino ex art. 1 I. n. 199 del 2010, che non ha offerto più la disponibilità ad accoglierlo, e che, pertanto, nei suoi confronti non sussistono condizioni ostative all'espulsione, trattandosi di persona irregolare sul territorio italiano in espiazione di pena inferiore ad anni due, che non convive con cittadini italiani, non versa in condizioni di salute che verrebbero pregiudicate dal ritorno in patria e, infine, non rischia per detto rientro di subire nocumento alla vita o alla sua incolumità.
Motivazione scevra da vizi logici e giuridici, anzi conforme al dato normativo che si assume violato e alla giurisprudenza che lo interpreta. A tale riguardo, va, invero, osservato che l'espulsione dello straniero disposta, come misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 non può trovare applicazione - neppure dopo l'entrata in vigore dell'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, che ha abrogato l'art. 19, comma 1.1, terzo e quarto periodo, d.lgs. citato - quando si risolva in un'ingerenza nella vita privata e familiare dell'interessato, vietata dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte EDU • (Sez. 1, n. 43082 del 07/11/2024, Grami, Rv. 287150).
Ingerenza, che, nel caso in esame, non sembra in alcun modo sussistere né essere dimostrata dal ricorrente, che si limita a lamentare un mancato approfondimento in sede istruttoria dei suoi rapporti familiari e personali, neppure specificati, e a dedurre circostanze a tale fine irrilevanti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12