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Ordinanza — n. 8522/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to ineffective waiver and confused constitutional citations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8522/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the petitioner to pay procedural costs and a fine. The petitioner's lawyer attempted to re-evaluate the sentence based on a 2014 Constitutional Court ruling, but the court found the arguments specific and unsupported by the facts. Furthermore, the lawyer's waiver of the appeal was deemed ineffective because it lacked the special power of attorney required by the petitioner personally.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: The appeal is inadmissible if the waiver is ineffective due to lack of special power of attorney, and the grounds are confused or manifestly unfounded.

Parole chiave

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inadmissible appeal special power of attorney ineffective waiver procedural costs Cassa delle ammende revisione della sentenza penale controllo della commisurazione della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309
32 del 2014, che aveva provocato l'innalzamento del minimo edittale per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Rv. 285663
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAPAJ AUREL nato il 06/02/1967 avverso l'ordinanza del 24/09/2025 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di Kapaj Aurei - nel quale il difensore lamenta la mancata rideterminazione della pena in sede esecutiva in ragione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 - sono manifestamente infondate e aspecifiche. Invero, come evidenziato dal Tribunale di Firenze in composizione monocratica nell'ordinanza impugnata (che sottolinea che le stesse considerazioni sono già state svolte in sede di cognizione dalla Corte di appello di Firenze), la sentenza di detto Tribunale del 27 settembre 2019, della cui pena si è chiesta la rideterminazione in sede esecutiva, ha preso correttamente a riferimento un quadro normativo che prevedeva come limite edittale quello di anni sei e non di anni otto di reclusione, avendo infatti giudicato Kapaj per fatti commessi nell'anno 2007, per i quali era pacificamente applicabile (e correttamente applicata dai giudici di merito) la disciplina anteriore alla modifica conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, che aveva provocato l'innalzamento del minimo edittale per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309.

Considerato che la rinuncia del difensore - pervenuta il 15 gennaio 2026 - è inefficace, in quanto non accompagnata da procura speciale dell'imputato (si veda Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Rv. 285663, secondo cui è inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore sprovvisto di procura speciale, posto che la rinuncia, non costituendo esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale).

Rilevato, pertanto, che il ricorso - in cui si fa confusione tra la sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale e quella n. 40 del 2019 della stessa Corte, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni, anziché di sei anni - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 febbraio