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Ordinanza — n. 8518/2026 — snpen Generato dall'IA

Supreme Court dismisses appeal against supervision order due to manifestly unfounded challenges regarding home detention eligibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8518/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared Giuseppe Urbano's appeal against the Milan Supervision Tribunal's order inadmissible. The court found the arguments challenging the denial of home detention based on old records and lack of work to be manifestly unfounded. Since the Tribunal already correctly assessed Urbano's high recidivism risk and criminal lifestyle, the appeal was rejected with a fine.

Regesto Legislator

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Art. 47-ter I. 26 luglio 1975, n. 354; Appeals in supervision proceedings are inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or merely reproduce issues already adequately examined and dismissed by the first instance court.

Parole chiave

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supervision appeal home detention denial manifestly unfounded recidivism risk inadmissible appeal criminal supervision procedural dismissal pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: URBANO GIUSEPPE nato a MISTRETTA il 16/06/1989 avverso l'ordinanza del 12/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che non sono consentite in sede di legittimità le censure dedotte nel ricorso di Giuseppe Urbano - nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 47-ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e del vizio di motivazione, per non essere stata concessa la misura alternativa della detenzione domiciliare sulla base di precedenti e segnalazioni di fatti lievi e vetusti - perché in fatto e manifestamente infondate.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Milano nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia che: - al domicilio indicato dal condannato già la moglie dello stesso, Valentina Ruberto, gravata da numerose condanne e innumerevoli pendenze giudiziarie in tutto il territorio nazionale, è sottoposta a misura alternativa della detenzione domiciliare; - Urbano non svolge alcuna regolare attività lavorativa, ma è avvezzo alla commissione di truffe con la moglie su tutto il territorio italiano, di cui una on line recentissima (del 2024, in relazione alla quale vi è avviso di conclusione delle indagini) avente ad oggetto un ingiusto profitto di oltre trentottomila euro; - lo stesso è assuntore di sostanze stupefacenti, tanto da essere stato segnalato nel 2024 dalle forze dell'ordine per essere stato trovato in possesso di gr. 2,10 circa di hashish; - è frequentatore di pregiudicati della zona in cui vive (Santo Stefano di Camastra - ME) legati alla criminalità organizzata; - gli elementi di fatto indicati non consentono di formulare un giudizio prognostico favorevole in ordine all'astensione dal commettere ulteriori reati, non essendovi le condizioni per avviare un percorso personale scevro da pericoli di recidiva; - ciò vale a maggior ragione se si osserva che già in passato era stata disposta e poi revocata la misura alternativa dell'affidamento in prova.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 20