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Ordinanza — n. 8512/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as grievances about distinct criminal acts are manifestly unfounded and repetitive.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8512/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Guido Spinelli's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Spinelli argued that the lower court ignored evidence of a unified criminal design linking separate extortion episodes involving a Lebanese minor and drug users. The court rejected this, noting the acts were distinct, unrelated in time and intent, and merely reflected a family pattern of exploiting others rather than a single criminal plan.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: Appeals based on alleged violations regarding the unity of criminal design are inadmissible when the contested acts are factually distinct, unrelated in temporal sequence, and lack a common specific intent.

Parole chiave

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criminal unity design distinct criminal acts inadmissible appeal extortion conspiracy manifestly unfounded altri reati guida nonostante revoca della patente infrazioni uniche e continuate

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Osservato, pertanto, che il ricorso, che deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
artt. 81 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Osservato, pertanto, che il ricorso, che deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI GUIDO nato a ANCONA il 12/03/1997 avverso l'ordinanza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Guido Spinelli - nel quale il difensore si duole della violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - perché in fatto e manifestamente infondate.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Perugia nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati di cui a due sentenze esecutive, che: - i reati di cui alla richiesta di unificazione sono relativi a episodi estorsivi del tutto svincolati, riguardando la prima sentenza delle estorsioni commesse, in concorso del condannato col fratello, ai danni di un fragile minorenne libanese, cercando di indurlo a sottrarre soldi in casa dietro la minaccia di gravi conseguenze, mentre la seconda, seppure commessa a breve distanza temporale, delle tentate estorsioni in danno di due giovani con il vizio degli stupefacenti, in concorso del condannato col fratello e i genitori, al fine di ottenere da loro versamenti di denaro prospettando agli stessi di essere subentrati nelle ragioni di spacciatori albanesi; - è impossibile ritenere che Spinelli, direttamente o su indicazione del fratello maggiore, pensò di andare a spillare denaro al ragazzo libanese prefigurandosi che qualche mese dopo avrebbe fatto lo stesso con altri malcapitati; - in definitiva si tratta di episodi indicativi della tendenza del nucleo familiare di Spinelli a vivere alle spalle degli altri, aggredendone il patrimonio, ma del tutto svincolati gli uni dagli altri, senza alcuna possibilità di ricondurli a una pur generica determinazione unitaria.

Osservato, pertanto, che il ricorso, che deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

rvL.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026.