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Ordinanza — n. 8509/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to manifestly unfounded legal errors regarding crime continuity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8509/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Nicola Cortese inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize a unified criminal design based on specific legal indicators. The court rejected this, noting that the cited errors were already properly addressed by the trial court and that the distinct facts and time gaps between the crimes precluded a single criminal determination.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 81 c.p.; Art. 671 c.p.p.: Appeals based on manifestly unfounded legal errors or repetitive arguments regarding crime continuity are inadmissible when the lower court has already correctly evaluated the distinct nature of the criminal acts.

Parole chiave

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criminal continuity manifestly unfounded inadmissible appeal crime design legal error review altri reati attività criminosa concorso ideale

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
Art. 316-ter cod. pen.
In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati di cui a due sentenze esecutive, che: - la prima sentenza riguarda tre fatti di indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316-ter cod.
Art. 640 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Osservato, pertanto, che il ricorso, che deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
artt. 81 cod. pen
art. 316-ter cod. pen
In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati di cui a due sentenze esecutive, che: - la prima sentenza riguarda tre fatti di indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316-ter cod.
art. 616 cod. proc. pen
Osservato, pertanto, che il ricorso, che deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORTESE NICOLA nato a SALERNO il 20/05/1977 avverso l'ordinanza del 22/09/2025 del GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che non sono consentite in sede di legittimità le censure dedotte nel ricorso di Nicola Cortese - nel quale il difensore si duole della violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - perché in fatto e manifestamente infondate.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Nocera Inferiore nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati di cui a due sentenze esecutive, che: - la prima sentenza riguarda tre fatti di indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316-ter cod. pen., in concorso con altri, da parte di Cortese, il quale, presentandosi quale legale rappresentante della Azeta Trading s.r.I., redigendo e utilizzando documenti che attestavano falsamente la sussistenza delle condizioni necessarie per ottenere un finanziamento dal Fondo PMI, tra cui anche falsi bilanci, conseguiva indebiti finanziamenti; - la seconda concerne plurimi reati di truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche, in cui sempre Cortese, dichiarando falsamente di avere eseguito interventi edilizi che davano diritto al riconoscimento di un credito di imposta in base alla normativa agevolativa, otteneva detti crediti che cedeva ad altri monetizzandoli; - pur essendo le norme di legge violate affini, diversa è la struttura della fattispecie di cui all'art. 316-ter cod. pen. da quella di cui all'art. 640 stesso codice, prendendo parte, quanto ai fatti di cui alla seconda sentenza, Cortese ad un ben più vasto, complesso e articolato disegno truffaldino, che vedeva la complicità di numerosi individui e società, diventando il condannato solo un ingranaggio di un complesso meccanismo che non si arrestava certo con la sola dichiarazione all'Agenzia delle Entrate dell'opzione per la cessione dei crediti; - anche l'oggetto delle condotte era molto diverso, ovvero contributi agevolati non dovuti nel primo caso, crediti di imposta originariamente esistenti nel secondo; - i fatti sono a distanza temporale di circa tre mesi; - in detti fatti il condannato ha concorso con soggetti diversi; - gli unici elementi di collegamento tra quelli che appaiono a tutti gli effetti due gruppi eterogenei di reati sono rappresentati esclusivamente dalla qualità di amministratore di una delle società coinvolte e dallo scopo di profitto illecito che ha certamente animato l'agire del condannato; - la radicale eterogeneità tra i fatti sotto gli aspetti oggettivi e soggettivi e il non irrilevante lasso temporale tra i diversi episodi criminosi sono dati che non possono che far propendere per la diversità delle determinazioni criminose sottese ai reati, di volta in volta programmate e attuate con caratteristiche autonome, in assenza di un'effettiva determinazione unitaria, che certo non può identificarsi con la mera inclinazione a commettere delitti per fini di profitto.

Osservato, pertanto, che il ricorso, che deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il