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Ordinanza — n. 8507/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against prison regime extension due to insufficient procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8507/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had rejected the claim regarding the extension of a special detention regime, citing the appellant's continued high-level role within the 'Ndrangheta organization and lack of repentance. The Court upheld this decision, noting that the appellant's arguments regarding the apparent nature of the reasoning were procedurally improper and could not be raised at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal must be admissible and based on deducible grounds; improper procedural arguments or non-deducible vitiations of motivation render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal special detention regime criminal organization ties procedural grounds court costs and fine revoca del gratuito patrocinio semilibertà revoca dell'aiuto d'emergenza

Disposizioni normative citate

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Art. 41 bis I. 26 luglio 1975, n. 354
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLINETTI ALFONSO nato a REGGIO CALABRIA il 21/10/1957 avverso l'ordinanza del 02/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto da Alfonso Molinetti, detenuto in regime di cui all'art. 41 bis I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale.

Osservato che avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Molinetti, che ha dedotto violazione di legge, per essere la motivazione meramente apparente in ordine alla persistente capacità del condannato di mantenere contatti con l'organizzazione criminale di riferimento. Considerato che, ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato, la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (cfr.

Sez. 1, n, 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221). Rilevato che, quindi, il Tribunale ha sufficientemente motivato richiamando, con indicazione dei dati rilevanti, a) l'elevato spessore criminale del ricorrente, come da biografia criminale e in particolare da inserimento del medesimo come elemento di vertice all'interno della articolazione armata di 'ndrangheta denominata cosca De Stefano, b) il mancato mutamento del ruolo apicale del suddetto, considerata la recente sentenza di condanna per condotta partecipativa accertata fino al giugno 2020, durante il periodo di fruizione della semilibertà, e anche c) la persistente vitalità della cosca di riferimento nei periodi più recenti (come emergente dalle operazioni di polizia giudiziaria nell'anno 2020), d) il ruolo di collegamento con l'esterno svolto dal figlio e dal fratello del condannato, e) il comportamento inframurario tenuto dallo stesso, che non solo non manifestava alcuna resipiscenza e volontà di distacco dalla cosca di riferimento, ma, al contrario, dimostrava di mantenere contatti con la stessa tanto da trasmettere, nel 2019, tramite il figlio un invito alla propria famiglia di riconciliarsi con i De Stefano e di prestare loro fedeltà e obbedienza, e da ricevere dal fratello informazioni riservatissime di 'ndrangheta e di ciò che accadeva nel locale di cui faceva parte.

Rilevato, pertanto, che il ricorso - che peraltro impropriamente si risolve nella censura di una serie di vizi motivazionali non deducibili in questa sede - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12