Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded challenges regarding subjective and objective elements of the crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared Carmen Ciancimino's appeal inadmissible because her challenges regarding the subjective and objective elements of the crime were manifestly unfounded. The court found that Ciancimino's residence was clearly Ribera, making it implausible she was unaware of the violation when arrested in Palermo, and that her prior criminal record negated potential mitigating circumstances. Consequently, the appeal was rejected, and Ciancimino was condemned to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 75 comma 1 d. Igs. 159/2011; Art. 62-bis cod. pen.; Art. 42 cod. pen.: Appeals based on manifestly unfounded challenges to the subjective and objective elements of a crime, or reproducing issues already adequately examined by the appellate court, must be declared inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIANCIMINO CARMEN nato a RIBERA il 15/10/1992 avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; t Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Carmen Ciancimino - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione all'elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 75, comma 1, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159 (primo motivo), e della violazione dell'art. 62-bis cod. pen. (secondo motivo) - perché in fatto e manifestamente infondate.
Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Roma nella sentenza impugnata. In essa, invero, si evidenzia che: - la nozione di "dimora" evocata nel testo del decreto legislativo suddetto va intesa come indicativa del luogo in cui il soggetto intende dimorare, ossia il territorio di un determinato comune; - nel caso in esame il Comune di dimora della Ciancimino risulta essere quello di Ribera (AG), non risultando in proposito alcuna variazione, né essendo mai pervenuta all'autorità di P.S. una formale comunicazione in tal senso; - risulta, pertanto, del tutto inverosimile che l'imputata non fosse consapevole della violazione commessa, essendo stata fermata a Palermo e dunque a centinaia di chilometri rispetto al Comune di Ribera, in provincia di Agrigento, ove la Ciancimino aveva fissato la sua dimora e oltretutto in un orario in cui non avrebbe dovuto uscire di casa; - anche, poi, a voler accedere alla prospettazione difensiva circa un possibile errore incolpevole derivante dal mutamento di fatto del luogo di dimora, circostanza in nessun modo comprovata, non risultando la comunicazione dell'addotto cambio di dimora e trattandosi di contravvenzione, tale negligenza integrerebbe, comunque, l'elemento soggettivo del reato, punibile anche a titolo di colpa, ai sensi dell'art. 42 cod. pen. ; - non ricorre alcun elemento che faccia dubitare degli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi del reato in contestazione; - non sussiste alcun elemento positivo per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche , tenuto conto della gravità della condotta posta in essere e della personalità negativa della prevenuta, come desumibile dai numerosi precedenti penali da cui è gravata (reati contro il patrimonio, tra cui due rapine, e calunnia) e in particolare dalle plurime violazioni della misura di prevenzione alla suddetta imposta e da quelle della stessa indole (ben nove evasioni), nonché tenuto conto del fatto che la stessa non ha mai mostrato di rendersi conto effettivamente del concreto disvalore (considerata la distanza notevole del luogo in cui veniva sorpresa rispetto al luogo di dimora) della sua condotta trasgressiva, posta in essere peraltro in orario notturno e si è anzi mostrata refrattaria al rispetto delle regole.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12