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Ordinanza — n. 8504/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming criminal continuity due to lack of evidence for a single criminal plan.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8504/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared Giuseppe Camilleri's appeal inadmissible, rejecting his claim that six offenses constituted a single criminal plan. The lower court found the defendant's evasions from home arrest were occasional or necessary, lacking the premeditation required for criminal continuity. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: The court holds that isolated evasions from home arrest, occurring at different times for contingent reasons, do not demonstrate the premeditation and continuity of a single criminal plan required to justify the charge of criminal continuity.

Parole chiave

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criminal continuity home arrest evasion single criminal plan premeditation evidence procedural inadmissibility allegazioni di persecuzione contraddittorie permesso di promuovere un procedimento penale esame delle censure formali

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
artt. 81 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMILLERI GIUSEPPE nato a AGRIGENTO il 04/11/1998 avverso l'ordinanza del 16/09/2025 del TRIBUNALE di SCIACCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Giuseppe Camilleri - nel quale il difensore si duole della violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - perché in fatto e manifestamente infondate.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Sciacca in composizione monocratica nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati di cui a sei sentenze esecutive, che: - detti reati, per quanto evasioni dagli arresti domiciliari commesse in un medesimo luogo (Agrigento) e in un periodo di tempo compreso tra il 22.8.2018 e il 6.2.2019, non possono tuttavia essere considerati espressione di unitarietà del disegno criminoso; - non può, infatti, ritenersi che nel momento in cui l'imputato evadeva dagli arresti domiciliari il 22.8.2018 (sentenza irrevocabile il 15.09.2023) potesse avere già ideato e programmato nelle linee essenziali le successive commissioni di analoghi reati nei giorni del 26.8.2018 (sentenza irrevocabile il 17.10.2022), del 7.9.2018 (sentenza irrevocabile il 4.11.2022), del 20.9.2018 (sentenza irrevocabile il 6.2.2020), del 5.10.2018 (sentenza irrevocabile 1'11.2.2022) e del 6.2.2019 (sentenza irrevocabile il 19.1.2024): - inoltre, dalla disamina delle motivazioni delle predette sentenze emerge che l'imputato si allontanava dalla propria abitazione per circostanze occasionali o per necessità di ordine contingente (avendo lo stesso dichiarato di essersi recato in tabaccheria in occasione dell'evasione del 7.9.2018; o ancora il 20.9.2018 per avere visto cadere a terra il fratello, che, evaso anche lui dagli arresti domiciliari, era stato intercettato dagli agenti operanti; o, inoltre, perché trovato alla guida di un'autovettura in occasione delle evasioni del 22.8.2018 e del 5.10.2018); - trattasi di elementi, tutti, che non legittimano la presunzione di unicità del disegno criminoso, perché indicativi del solo movente dei delitti commessi e non costituenti prova della originaria ideazione e della successiva permanenza del progetto criminoso, che caratterizzano l'istituto della continuazione.

Osservato, pertanto, che il ricorso, che, a fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, insiste sulla omogeneità del bene protetto e sulla analogia delle modalità di condotte, sintomatiche di una plausibile ideazione preventiva finalizzata ad un deliberato rifiuto di sottostare alle prescrizioni connesse alla misura cautelare, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 febbr