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Ordinanza — n. 8501/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the lawyer filing it was not authorized to practice before higher courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8501/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed by a defense attorney not authorized to practice before higher courts. Although the applicant had previously lodged a complaint, the court held that the principle of preserving the means of appeal cannot override formal requirements for the type of remedy chosen. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.: An appeal must be filed by a properly authorized defender; the preservation of the means of appeal does not permit derogation from formal rules governing the type of remedy.

Parole chiave

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inadmissible appeal unauthorized defender higher courts preservation of means procedural costs criminal procedure code de plano dismissal autorizzazione ad agire

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
103 del 2017, in quanto proposto da non legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori, a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente proposto come reclamo, poiché il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, comma 5, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 24, Cost.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHESE FRANCESCO nato a MESSINA il 29/03/1984 avverso il decreto del 07/07/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Messina in data 7/07/2025 col quale si è rigettata la richiesta avanzata da Francesco Marchese, ammesso al beneficio della detenzione domiciliare, di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa, nell'interesse del suddetto è stato proposto reclamo, convertito dal Tribunale di sorveglianza di Messina in ricorso per cassazione.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in quanto proposto da non legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori, a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente proposto come reclamo, poiché il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci, Rv. 228119).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026.