Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8500/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding mandatory probation revocation not requiring prior cognitive phase annotation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8500/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Fiorenzo Giansante inadmissible, rejecting his claim that a mandatory probation revocation requires prior annotation in the judicial record. The defense argued that the revocation was improper because the suspended sentence was not noted in the casellario at the time of the new conviction. The court ruled that established law mandates the execution judge to act on mandatory revocation grounds regardless of whether the cause was evident in the original trial files.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 168, comma primo, cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The execution judge must proceed with mandatory probation revocation irrespective of whether the cause was apparent in the cognitive phase acts.

Parole chiave

Generato dall'IA
mandatory probation revocation suspended sentence annotation execution phase procedure cognitive phase acts inadmissible appeal revoca della sospensione condizionale liberazione condizionale revoca dell'annullamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 168, comma primo, cod. pen.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, è principio consolidato che nei casi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti dall'art. 168, comma primo, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, Jandoubi
(Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, Jandoubi, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANSANTE FIORENZO nato a MONTESILVANO il 17/04/1954 avverso l'ordinanza del 27/08/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Fiorenzo Giansante - circa l'impossibilità di una revoca in fase esecutiva nel caso in cui detta revoca non era disposta in fase cognitiva e la precedente condanna a pena sospesa, oggetto di revoca, era già debitamente annotata nel certificato del casellario giudiziale al momento della ultima condanna - sono manifestamente infondate, prospettando enunciati ermeneutici in contrasto col dato normativo e la giurisprudenza di legittimità.

Invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, è principio consolidato che nei casi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti dall'art. 168, comma primo, cod. pen., il giudice dell'esecuzione deve provvedervi, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca. (Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, Jandoubi, Rv. 279053). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026.