Criminal appeal dismissed as inadmissible due to filing beyond the statutory time limit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the criminal appeal filed by Antonio Cardinali inadmissible de plano because it was submitted on July 31, 2025, exceeding the fifteen-day deadline established by law. The appellant argued for the review of the lower court's decision, but the opposing party and the court noted the filing occurred after the expiration of the period following the last notification on July 10, 2025. Consequently, the appeal was rejected without examination of merits, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a) cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c) e 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: An appeal filed beyond the statutory time limit is inadmissible de plano, resulting in the loss of the right to judicial review and the imposition of procedural costs and a fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDINALI ANTONIO nato a ROMA il 25/11/1954 avverso l'ordinanza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che il ricorso nell'interesse di Antonio Cardinali è stato proposto oltre il termine di cui all'art. 585, comma 1, lett.
a) e comma 2, lett. a), risultando depositato presso la Corte di appello di Perugia il 31 luglio 2025, mentre andava proposto entro il 25 luglio 2025 (calcolati quindici giorni dall'ultima notifica del 10 luglio 2025) Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma degli artt. 591, comma 1, lett.
c) e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Osservato che all'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026.