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Ordinanza — n. 8497/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; court rejects argument that habitual association requires stable relationships.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8497/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal by Gaetano Padolecchia inadmissible as factually unfounded and logically flawed. The appellant argued that the crime of habitual association requires stable relationships with convicted persons, citing specific instances of contact. The court rejected this, noting that the lower court correctly identified multiple contacts within a short timeframe as sufficient to establish the required habitual nature of the behavior.

Regesto Legislator

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Art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Art. 8, comma 4, medesimo d.lgs.: The crime of habitual association with convicted persons is established by multiple and stable contacts, not necessarily requiring a pre-existing stable relationship or long-term association.

Parole chiave

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habitual association crime prevention measure violation multiple contacts requirement stable relationship necessity criminal appeal inadmissibility serial behavior definition special surveillance breach

Disposizioni normative citate

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Art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
278942, secondo cui il reato di cui all'art. 75 del d.lgs.
Art. 8, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Art. 616 cod. proc. pen.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942
Si veda per tutte Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942, secondo cui il reato di cui all'art.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PADOLECCHIA GAETANO nato a BARI il 15/04/1979 avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI • dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che il motivo unico del ricorso proposto nell'interesse di Gaetano Padolecchia — con il quale viene lamentata violazione di legge e vizio di motivazione per non avere considerato la Corte territoriale che la rilevanza penale del reato di cui all'art. 75 d.

Igs. 6 settembre 2011, n. 159 è legata al divieto di associarsi abitualmente a pregiudicati e, quindi, presuppone rapporti stabili e abituali tra il singolo sottoposto e i pregiudicati — è inammissibile, in quanto in fatto e manifestamente infondato, oltre che riproduttivo di censure già valutate con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici dalla sentenza impugnata. Invero, in detta sentenza si rileva che: - nel caso in esame dalle forze dell'ordine è stato rilevato che in ben cinque diverse occasioni, in un arco di tempo significativamente ristretto (circa otto mesi), Padolecchia venne controllato in compagnia di persone attinte da severi precedenti penali; - tra dette occasioni si segnalano quelle del 29 gennaio 2024, in cui l'imputato si tratteneva all'interno di un circolo ricreativo nel quale erano presenti numerosi altri pregiudicati (uno dei quali Luigi Leone gravato dallo stesso genere di reati — contro il patrimonio — per il quale è stato ripetutamente attinto Padolecchia nel tempo); - inoltre quella del 10 maggio 2014 delle ore 20.20, in cui lo stesso si trovava all'interno di autovettura in compagnia di altre due persone, delle quali una di esse, Giuseppe Martinelli, annoverava precedenti penali per furto e rapina (stesso genere di reati per i quali è stato ripetutamente attinto Padolecchia nel tempo); - ricorrono, pertanto, nella specie i plurimi e stabili contatti e le frequentazioni con pregiudicati, necessario presupposto per la fattispecie criminosa ravvisata.

Tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici sono, altresì, conformi al dato normativo che si assume violato e alla giurisprudenza di questa Corte che lo interpreta. Si veda per tutte Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942, secondo cui il reato di cui all'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale "di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza", prevista dall'art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati (fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di condanna che aveva dedotto il carattere non occasionale dei plurimi contatti del ricorrente con pregiudicati (almeno quattro), considerando, oltre al numero degli incontri, il tempo relativamente concentrato della frequentazione, le modalità attuative, evocative di una precedente programmazione, e la caratura criminale "di non secondaria importanza" dei soggetti frequentati).

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,