Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8494/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic, citing appellate court's correct application of pyrotechnics contravention law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8494/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal by Dionigi Adamo inadmissible due to its generic nature and lack of specific legal grounds. The appellant argued for apparent lack of motivation, but the court noted the appellate judgment correctly applied Article 678 of the Penal Code regarding pyrotechnic contraventions. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 678 cod. pen.: An appeal lacking specific legal arguments and factual support, merely alleging generic lack of motivation, is inadmissible when the lower court's reasoning correctly establishes the elements of the contravention.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic censure pyrotechnic contravention apparent lack of motivation procedural costs esplosivi e articoli pirotecnici incendio intenzionale aggravato porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 678 cod. pen.
E ciò a fronte di una motivazione della sentenza di appello nella quale si evidenzia, in relazione al rilievo difensivo sulla mancanza del requisito della messa in vendita, che l'uso - come la detenzione - dei fuochi pirotecnici integra gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 678 cod.
art. 678 cod. pen
E ciò a fronte di una motivazione della sentenza di appello nella quale si evidenzia, in relazione al rilievo difensivo sulla mancanza del requisito della messa in vendita, che l'uso - come la detenzione - dei fuochi pirotecnici integra gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 678 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADAMO DIONIGI nato a CROTONE il 09/10/1966 avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Dionigi Adamo - nel quale il difensore lamenta, del tutto genericamente, una motivazione apparente in risposta alle censure formulate nell'atto di appello - prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste.

E ciò a fronte di una motivazione della sentenza di appello nella quale si evidenzia, in relazione al rilievo difensivo sulla mancanza del requisito della messa in vendita, che l'uso - come la detenzione - dei fuochi pirotecnici integra gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 678 cod. pen. per la quale correttamente è intervenuta condanna in primo grado. E di una motivazione della sentenza di primo grado, in cui, dopo avere evidenziato che i fuochi rinvenuti presso la bancarella di cui era titolare l'imputato (e, quindi, senza dubbio esposti per la vendita) appartenevano alla categoria di artifici ad effetto scoppio con massa attiva (NEC) superiore a mg.150, si rileva che sussistono sia l'elemento oggettivo che soggettivo del reato contestato, integrato, quest'ultimo, anche da culpa levis, ove non ricorra una causa di giustificazione scriminante la condotta.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026