Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal reasons and factual data supporting the claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Massimiliano Giacinto Gatti inadmissible due to generic and unsubstantiated legal arguments. The appellant complained about the failure to analyze the offensiveness of his nighttime departure from his mother's home with his dog, while the appellate court had already found a violation of special surveillance obligations to visit his partner. Consequently, the court rejected the appeal for lacking specific legal reasons and factual data, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack the specific legal reasons and factual data required to support the requests.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GATTI MASSIMILIANO GIACINTO nato a BARI il 14/12/1981 avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Massimiliano Giacinto Gatti - nel quale il difensore lamenta il mancato approfondimento dell'offensività della condotta di allontanamento dalla propria abitazione di Gatti col cane al guinzaglio - prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste.
E ciò a fronte di una motivazione della sentenza di appello nella quale si evidenzia come comunque vi sia stato un allontanamento in orario notturno dalla casa materna ove l'imputato risiedeva, in violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, peraltro per raggiungere l'abitazione della compagna ed avere con la stessa una discussione così accesa da determinare l'intervento delle forze dell'ordine. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026.