Cassation Court dismisses appeal for inadmissibility due to manifestly unfounded and repetitive grounds regarding minor offense leniency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Aloui Abdelkader inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for leniency under Article 131-bis of the Penal Code, claiming the offense was minor, but the lower court rejected this based on the dangerous nature of the weapons and the suspect circumstances of their possession in a public shop. The Court upheld the dismissal because the arguments were manifestly unfounded and merely repeated the reasoning already adequately addressed and rejected by the first-instance judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals based on manifestly unfounded or repetitive grounds regarding the exclusion of minor offense leniency are inadmissible, and the appellant bears the costs.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALOUI ABDELKADER natoil 15/02/1984 avverso la sentenza del 26/06/2025 del TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Aloui Abdelkader - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. - perché in fatto e manifestamente infondate. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Rimini in composizione monocratica nella sentenza impugnata.
In essa, invero, si evidenzia che: - non è accoglibile la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., essendo il fatto particolarmente grave rispetto alle circostanze del rinvenimento e alla natura delle armi sequestrate; - invero, l'imputato si trovava in un negozio, presumibilmente intento a sottrarre merci, in atteggiamento "sospetto", e costringeva i militari ad una perquisizione in quanto non consegnava spontaneamente quanto poi veniva trovato in suo possesso; - lo stesso non si mostrava né collaborativo né immune da precedenti penali e di polizia che consentano di escludere un'abitualità della condotta; - l'imputato non forniva spiegazioni circa il possesso di armi particolarmente pericolose in luogo accessibile al pubblico quale un negozio; - il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice (art. 4 I. n. 110 del 1975) è la pubblica incolumità, che già in astratto rende oltremodo difficile che possa ravvisarsi il fatto di lieve entità; - la tenuità è da escludere senza dubbio nel caso in esame per le caratteristiche delle armi portate senza giustificato motivo in luogo pubblico e per il loro possibile impiego; - il fatto non è, pertanto, lieve sia per l'intrinseca ed oggettiva offensività degli arnesi sequestrati (due coltelli lunghi cm. 9 e un coltello con lama ricurva della lunghezza di cm.
19) sia per la condotta complessiva dell'imputato. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 febbrai