Court dismisses appeal regarding sentencing increase for satellite crime due to lack of specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal filed by Francesco Delle Donne inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. Delle Donne argued that the judge violated the law by increasing his sentence for a satellite extortion crime without sufficient justification. The court rejected these claims as manifestly unfounded and specific, noting the existing reasoning adequately addressed the gravity and criminal thickness of the conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals challenging sentencing increases for satellite crimes must be specific and substantiated; generic complaints regarding proportionality without addressing the factual basis for the increase are inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLE DONNE FRANCESCO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 13/05/1982 avverso l'ordinanza del 07/08/2025 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; h Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Francesco Delle Donne - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione circa il quantum di aumento di pena applicato dal Giudice dell'esecuzione in ordine al reato satellite nella riconosciuta unificazione ex art. 671 cod. proc. pen. - in quanto manifestamente infondate, oltre che aspecifiche.
A fronte, invero, di una motivazione che giustifica l'aumento di pena (di anni due, mesi sei ed euro 1.800,00 di multa) per il delitto - satellite - di estorsione tentata, in ragione della gravità della condotta, delle modalità della stessa (in concorso con altro soggetto) e dello spessore criminale di Delle Donne e del correo. Osservato, pertanto, che il ricorso, che, a tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, oppone il mancato rispetto, nella dosimetria della pena, del criterio di proporzionalità, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026.