Ordinanza — n. 8490/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORLANDUCCIO ROBERTO nato a LECCE il 25/03/1957 avverso l'ordinanza del 10/09/2025 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Orlanduccio Roberto - nel quale il difensore lamenta che il Giudice dell'esecuzione, a fronte di richiesta di continuazione in executivis, ha fatto leva sull'onere di allegazione dell'interessato e sul concetto di abitualità senza considerare il nodo centrale del ricalcolo della pena inflitta con sentenze di cui era chiesta l'unificazione, di cui varie per ricettazioni di assegni - prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8490/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso, che si limita a confutare il rigetto persistendo nella genericità, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORLANDUCCIO ROBERTO nato a LECCE il 25/03/1957 avverso l'ordinanza del 10/09/2025 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Orlanduccio Roberto - nel quale il difensore lamenta che il Giudice dell'esecuzione, a fronte di richiesta di continuazione in executivis, ha fatto leva sull'onere di allegazione dell'interessato e sul concetto di abitualità senza considerare il nodo centrale del ricalcolo della pena inflitta con sentenze di cui era chiesta l'unificazione, di cui varie per ricettazioni di assegni - prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste.
E ciò a fronte di una motivazione della ordinanza impugnata nella quale si evidenzia che l'istante ha fatto generico richiamo alla "continuità temporale" e a una "reale e comune programmazione", non assolvendo pertanto all'onere di allegazione che su di esso gravava, ossia di fornire al giudice dell'esecuzione elementi specifici e concreti a sostegno della propria richiesta; e si evidenzia che le trentadue sentenze oggetto dell'istanza coprono un arco temporale di 25 anni (dal 1992 al 2017), da cui emerge più che una contiguità cronologica una abitualità a delinquere, riferendosi altresì dette sentenze a reati di diversa natura.
Rilevato, pertanto, che il ricorso, che si limita a confutare il rigetto persistendo nella genericità, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026.