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Ordinanza — n. 8483/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming aggravated circumstances regarding theft and tampering with anti-theft systems.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8483/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Alessia Dellisanti's appeal inadmissible, confirming her criminal liability for attempted theft and aggravated circumstances. The appellant argued that no damage occurred to anti-theft tags and that her shielded bag was ineffective, yet the court ruled these were mere factual complaints unsuitable for review. Consequently, the court held that the act of removing tags altered the item's purpose and constituted the requisite 'cleverness' regardless of the bag's failure to bypass sensors.

Regesto Legislator

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Art. 609, 624, 625 c.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals based on factual disputes regarding the existence of aggravating circumstances or the ineffectiveness of specific tools are inadmissible as they constitute mere complaints rather than legal errors.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility aggravating circumstances theft cleverness requirement factual complaints cassation anti-theft system tampering oggetto pericoloso furto per mestiere contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.
Art. 624 c.p.
Art. 625 c.p.
Art. 616 c.p.p.
217266); - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLISANTI ALESSIA nato a FOGGIA il 15/01/1994 avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; - Rilevato che Alessia Dellisanti ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la pronuncia di penale responsabilità emessa a suo carico in primo grado per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624, e 625, n. 2 e 4, cod. pen., riqualificata nella forma del tentativo l'originaria contestazione di aver sottratto al fine di trarne profitto in concorso con altra imputata un giubbotto smanicato ed un paio di scarpe da un negozio avendo strappato la placca antitaccheggio ed eludendo i sistemi di sorveglianza con l'uso di borse schermate, essendo state fermate a causa dell'azionamento dell'allarme antitaccheggio presso le barriere di uscita; - Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti, poiché non potrebbe ritenersi integrata l'aggravante dell'aver esercitato violenza sulle cose stante il fatto che veniva rinvenuto nella borsa della coimputata un apposito distaccatore di placche antitaccheggio, che non avrebbero dunque riportato danneggiamenti, e poiché non potrebbe ritenersi integrata l'aggravante di cui all'art. 625, n. 4, cod. pen. alla luce dell'assoluta inidoneità della borsa schermata ad eludere i rilevatori antitaccheggio, che si sono infatti attivati richiamando l'intervento della vigilanza - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, da un lato, costituito da mere doglianze in punto di fatto, che ne involgono una differente ricostruzione, non di competenza del giudice di legittimità; e, dall'altro, perché - anche a voler concedere che le osservazioni difensive rispondano agli accadimenti - l'operato "distacco" della placca antitaccheggio è valso a mutarne la destinazione, strettamente funzionale alla custodia del bene al quale era applicata e di cui era parte integrante; e la sussistenza della "destrezza" non è esclusa dall'inefficacia, in concreto, del sistema di "schermatura", rilevando, ai fini dell'integrazione dell'aggravante, l'"uso" di una modalità di regola utile all'elusione della sorveglianza della persona offesa, a prescindere dal raggiungimento dell'obbiettivo; - Rilevato che, in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm