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Ordinanza — n. 8479/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding qualified victim status under administrative seizure of vehicle.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8479/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the victim lacked standing because the vehicle was under administrative seizure, rendering it unusable for circulation. The court rejected this, noting the seizure only limited aspects of the victim's power without negating her factual possession and the principle favoring the accuser.

Regesto Legislator

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Art. 56, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.; Art. 337 cod. pen.; Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.: Administrative seizure of a vehicle does not deprive the actual user of the right to file a complaint, as factual possession remains intact despite the measure's limitations.

Parole chiave

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administrative seizure qualified victim criminal complaint factual possession favor querelae criminal liability procedural costs detentore di veicolo

Disposizioni normative citate

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Art. 56, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.
Art. 337 cod. pen.
contestatogli al capo A dell'imputazione, e per il delitto di cui all'art. 337 cod.
Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
art. 337 cod. pen
contestatogli al capo A dell'imputazione, e per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VATHAJ FADON nato il 27/10/1982 avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; - Rilevato che Fatjon Vathaj ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza di primo grado che lo ha dichiarato penalmente responsabile per il delitto di cui all'art. 56, 624, e 625, n. 2 e 7 cod. pen. contestatogli al capo A dell'imputazione, e per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. contestatogli al capo B; - Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'accertamento della qualifica di persona offesa legittimata ad esercitare il diritto di querela, poiché la querelante non avrebbe avuto titolo giuridico o di fatto oppure detenzione qualificata sul bene oggetto del furto contestato, anche alla luce del fermo amministrativo a cui era sottoposto il veicolo, che ne escludeva l'utilizzabilità per la circolazione - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, che alla luce del principio del "favor querelae" ha valorizzato la prospettazione della persona offesa, figlia della proprietaria del mezzo, che ha riferito che il veicolo era in suo uso da due anni in quanto affidatole dalla madre in conseguenza del trasferimento di questa negli Stati Uniti, e non avendo alcuna rilevanza la circostanza della sottoposizione del mezzo a fermo amministrativo non essendo tale misura idonea a svuotare di contenuto il potere di fatto della querelante, ma solo a limitarne uno degli aspetti in cui esso si esplica; - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de