Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Criminal Procedure Code. The appellant argued that the Court of Appeal failed to sufficiently detail the application of Article 129 regarding the absence of a complaint, but the court found the appeal generic and indeterminate. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 616, comma 1 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds identifying the elements underlying the criticism, thereby preventing the reviewing judge from exercising their supervisory power.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLA FRANCESCO nato a BARI il 19/07/1964 avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; - Rilevato che Francesco Mola ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato ascritto al capo a) perché l'azione non può essere proseguita per difetto di querela, e confermata la penale responsabilità a suo carico per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, n. 4, cod. pen. a lui contestato al capo b) ha rideterminato la pena a lui inflitta nella misura ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. poiché la Corte, pur avendo formalmente affrontato il tema dei presupposti indicati nel citato articolo, avrebbe di fatto esposto in maniera del tutto insufficiente la ricorrenza degli stessi nell'ipotesi in oggetto - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
d) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci