Cassation court annuls fraud bankruptcy conviction due to statute of limitations expiration between appeal and appeal petition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's conviction for fraudulent bankruptcy without remanding the case. The defendant argued the appeal judgment failed to evaluate a specific civil court order and misidentified his role as a de facto administrator. The court rejected these procedural arguments but found the crime expired under the statute of limitations, which ran from March 2013 to September 2025, before the appeal petition was filed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 c.p.; Art. 160 c.p.: The statute of limitations for criminal offenses extinguishes the prosecution if the maximum term expires before the appeal petition is filed, rendering the conviction void.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HU JINXI nato il 03/01/1980 avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
-Rilevato che Hu Jinxi ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Prato che ne aveva affermato la responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 223 comma 2 n. 2 I.f., ascritto in qualità di amministratore di fatto della società di fatto Cocco Group di Hu Fengzhu, dichiarata fallita il 7 marzo 2013, e lo aveva condannato alle pene di giustizia; -Rilevato che sono stati dedotti due motivi, entrambi poggiati sul vizio di motivazione, riferiti l'uno all'operata riqualificazione dell'imputazione in quella di bancarotta fraudolenta per distrazione, in considerazione della mancata valutazione di un'ordinanza emessa dal Tribunale civile di Prato in data 25 febbraio 2024 e l'altro all'attribuzione della veste di amministratore di fatto al ricorrente, in considerazione dell'articolata enunciazione dei motivi di appello, non affrontati dalla decisione impugnata; -Rilevato che in data 12 gennaio 2026 la difesa del ricorrente ha inoltrato memoria difensiva a sostegno delle ragioni di ricorso; -Rilevato che la proposizione di un ricorso complessivamente non inammissibile, come quello in esame, consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale sicchè, non formandosi «giudicato sostanziale», il giudice dell'impugnazione, in quanto investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.
U, 12602 del 17/12/2015, Ricci; Sez. U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005, Bracale; Sez. Un. 32 del 22/11/2000, De Luca; Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci). E' possibile dunque rilevare l'avvenuto decorso della prescrizione, maturata tra la sentenza d'appello e la presentazione del ricorso per cassazione. Più precisamente, la data del commesso reato è il 7 marzo 2013. Il termine massimo della prescrizione è dunque spirato il 7 settembre 2025, nella registrata assenza di eventi sospensivi della sua decorrenza; -Ritenuto, dunque, che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2026 Il