Ordinanza — n. 8461/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN JOUAED SABRI nato a GALATINA il 03/05/2001 avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; - Rilevato che Sabri Ben Jouaed ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la sentenza di primo grado che ne ha affermato la penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 624 cod. pen.; - Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge processuale poiché l'accertamento della penale responsabilità del ricorrente si baserebbe unicamente sulle dichiarazioni del teste Hellmann, agente di P.G. in abiti civili, da ritenersi tuttavia inutilizzabili alla luce del divieto di testimonianza indiretta per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sulle dichiarazioni rese dall'indiziato o dall'indagato, nonché del divieto assoluto di cui all'art. 62 cod. proc. pen. - è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, secondo la quale «le comunicazioni verbali intercorse tra persone osservate a loro insaputa nel corso di un'operazione di polizia non costituiscono "dichiarazioni" e pertanto possono formare oggetto di testimonianza da parte degli operanti che le hanno percepite» (Sez. 6, n. 28109 del 16/04/2010, Cicchinelli, Rv. 247772 - 01) e «in tema di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, che il comma 4 dell'art. 195 cod. proc. pen. preclude con riguardo al contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624 cod. pen, art. 62 cod. proc. pen, art. 195 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8461/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 624 cod. pen.; - Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge processuale poiché l'accertamento della penale responsabilità del ricorrente si baserebbe unicamente sulle dichiarazioni del teste Hellmann, agente di P.G. in abiti civili, da ritenersi tuttavia inutilizzabili alla luce del divieto di testimonianza indiretta per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sulle dichiarazioni rese dall'indiziato o dall'indagato, nonché del divieto assoluto di cui all'art. 62 cod. proc. pen. - è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, secondo la quale «le comunicazioni verbali intercorse tra persone osservate a loro insaputa nel corso di un'operazione di polizia non costituiscono "dichiarazioni" e pertanto possono formare oggetto di testimonianza da parte degli operanti che le hanno percepite» (Sez. 6, n. 28109 del 16/04/2010, Cicchinelli, Rv. 247772 - 01) e «in tema di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, che il comma 4 dell'art. 195 cod. proc. pen. preclude con riguardo al contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN JOUAED SABRI nato a GALATINA il 03/05/2001 avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; - Rilevato che Sabri Ben Jouaed ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la sentenza di primo grado che ne ha affermato la penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 624 cod. pen.; - Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge processuale poiché l'accertamento della penale responsabilità del ricorrente si baserebbe unicamente sulle dichiarazioni del teste Hellmann, agente di P.G. in abiti civili, da ritenersi tuttavia inutilizzabili alla luce del divieto di testimonianza indiretta per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sulle dichiarazioni rese dall'indiziato o dall'indagato, nonché del divieto assoluto di cui all'art. 62 cod. proc. pen. - è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, secondo la quale «le comunicazioni verbali intercorse tra persone osservate a loro insaputa nel corso di un'operazione di polizia non costituiscono "dichiarazioni" e pertanto possono formare oggetto di testimonianza da parte degli operanti che le hanno percepite» (Sez. 6, n. 28109 del 16/04/2010, Cicchinelli, Rv. 247772 - 01) e «in tema di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, che il comma 4 dell'art. 195 cod. proc. pen. preclude con riguardo al contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett.
a) e b) stesso codice, gli "altri casi" cui si riferisce l'ultima parte della disposizione, per i quali la prova è ammessa secondo le regole generali sulla testimonianza indiretta, si identificano con le ipotesi in cui le dichiarazioni siano state rese da terzi e percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione, in una situazione operativa eccezionale o di straordinaria urgenza e, quindi, al di fuori di un dialogo tra teste e ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ciascuno nella propria qualità» (Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003, Torcasío, Rv. 225469 - 01); - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos