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Ordinanza — n. 8456/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and lacks specific legal arguments regarding non-punishment causes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8456/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Soleima Floriani inadmissible due to the generic nature of its sole ground of complaint. The appellant argued for a violation of law concerning the recognition of non-punishment causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found the reasoning insufficiently articulated. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; An appeal lacking specific factual and legal arguments is deemed generic and inadmissible under Article 364 of the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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generic appeal non-punishment causes Article 129 procedural code inadmissible appeal lack of motivation motivi di cassazione condono delle spese procedurali motivi di rigore

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLORIANI SOLEIMA ( CUI 01GYOBU ) nato,a ASOLO il 04/01/1988 avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 35340-2025 - Udienza del 28/01/2026 - Consigliere Borrelli Considerato che Soleima Floriani ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto aggravato. Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto al mancato riconoscimento di cause di non punibilità ex art.129 cod. proc. pen. e quanto al trattamento sanzionatorio — è generico perché privo della dovuta articolazione delle ragioni dell'impugnativa.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/01/20