Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual elements under Art. 581 cod. proc. pen.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a generic ground of attack failing to specify factual elements. The appellant argued the lower court omitted non-punishment causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found this complaint indeterminate and lacking required specificity under Article 581, paragraph 1, letter d. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.; An appeal ground is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to identify the specific factual elements required for the court of appeal to exercise its review.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LASSOUED TAREK ( CUI 05KJN4 ) nato il 27/06/1991 avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; - Rilevato che Tarek Lassoued ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la sentenza di primo grado che ha pronunciato nei suoi confronti affermazione di penale responsabilità per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen.; - Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione di tutti quegli elementi che avrebbero potuto consentire l'accertamento di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d, cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il