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Ordinanza — n. 8447/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8447/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8447/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BILARDELLO GIOVANNI nato a MARSALA il 05/10/1963 avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 35230-2025 -Udienza del 28/01/2026 - Consigliere Borrelli Considerato che Giovanni Bilardello ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt.491 e 61 n.2 cod. pen. e 640 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 491 cod. pen; Ordinanza — n. 8447/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica). Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge quanto alla sussistenza del reato ex art.640 cod. pen. — è inammissibile, in quanto fondato su motivi che reiterano le doglianze formulate in appello e ritenute prive di fondamento dalla Corte di merito (si veda, sul punto, pag.6 della sentenza impugnata), che ha evidenziato quali fossero state le condotte decettive ulteriori rispetto alla falsificazione in sé, consistite nel presentare propri documenti di identità, ingenerando nella controparte la convinzione che l'assegno fosse stato tratto sul proprio conto corrente.

Parole chiave

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esibizione di documenti d'identità falsificazione di valori di bollo ufficiali usurpazione d'identità riproduzione e imitazione di biglietti di banca truffa all'assistenza sociale uso di un documento falso

Disposizioni normative citate

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art. 491 cod. pen
Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto alla sussistenza del reato ex art. 491 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BILARDELLO GIOVANNI nato a MARSALA il 05/10/1963 avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 35230-2025 -Udienza del 28/01/2026 - Consigliere Borrelli Considerato che Giovanni Bilardello ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt.491 e 61 n.2 cod. pen. e 640 cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto alla sussistenza del reato ex art. 491 cod. pen. non è deducibile in questa sede perché, circa l'insussistenza del reato per essere l'assegno munito della clausola di non trasferibilità, non vi era motivo di appello, benché la questione in diritto passasse per un accertamento in fatto che andava rimesso al giudice di merito. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica). Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge quanto alla sussistenza del reato ex art.640 cod. pen. — è inammissibile, in quanto fondato su motivi che reiterano le doglianze formulate in appello e ritenute prive di fondamento dalla Corte di merito (si veda, sul punto, pag.6 della sentenza impugnata), che ha evidenziato quali fossero state le condotte decettive ulteriori rispetto alla falsificazione in sé, consistite nel presentare propri documenti di identità, ingenerando nella controparte la convinzione che l'assegno fosse stato tratto sul proprio conto corrente.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così d