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Ordinanza — n. 8442/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific elements under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8442/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. The appellant argued for non-punishment under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the appellate court's reasoning was deemed logically correct and sufficiently motivated. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the specificity requirements of Article 581, paragraph 1, letter c), of the Criminal Procedure Code, as it did not identify the specific elements underlying the criticism.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements of the alleged violation or defect in reasoning, thereby preventing the reviewing judge from exercising their supervisory power.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissibility requirement specificity of criticism non-punishment defense Criminal Procedure Code motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione designazione generica

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
— è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 129 cod. proc. pen.
Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. — è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art.
Art. 56, 624 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DICEMBRI ELVIS ( CUI 01QMT77 ) nato a SOAVE il 23/04/1978 avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 35191/2025 -Udienza del 28 gennaio 2026 -Consigliere Borrelli Considerato the Elvis Dicembri ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 56, 624 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. — è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2026 Il consigliere