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Ordinanza — n. 8437/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic for lacking specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8437/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was generic and indeterminate. The appellant argued the lower court failed to evaluate specific sentencing criteria, but the court found this complaint lacked the required specificity under Article 581 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism and preventing the reviewing judge from exercising their supervisory power.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissibility of appeal Criminal Procedure Code specificity requirements sentencing review court costs state fine abbandono del procedimento per infrazione stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.
pen., limitandosi ad operare una valutazione meramente astratta dei criteri di cui agli articoli citati - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARIS KEY (CUI 029IQY2) nato a UDINE il 02/05/1988 avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; - Rilevato che Key Caris ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la decisione di primo grado che lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 110, 624, e 625, n. 2, cod. pen., contestatogli per essersi impossessato di un borsello e di altri effetti personali in concorso con altro imputato per il quale si è proceduto separatamente avendo forzato la porta dell'autovettura di proprietà di Luciana Abballo; - Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge in relazione alla determinazione della pena, poiché la Corte avrebbe omesso la valutazione prescritta dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen., limitandosi ad operare una valutazione meramente astratta dei criteri di cui agli articoli citati - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d, cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso