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Ordinanza — n. 8436/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as prescription applies to 2012 crime, not 2020 improcedibility rule.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8436/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding the lack of a declaration of non-prosecutability under Article 344-bis of the Criminal Procedure Code. The court determined this provision applies only to crimes committed after January 1, 2020, whereas the alleged offense occurred in 2012 and is subject to prescription.

Regesto Legislator

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Art. 344-bis c.p.p.; The provision establishing non-prosecutability applies exclusively to crimes committed subsequent to January 1, 2020, rendering it inapplicable to older offenses subject to prescription.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal procedure non-prosecutability prescription period Cassazione appeal statutory timeline ritardo ingiustificato dell'azione penale condono delle spese procedurali restituzione del termine

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 344-bis c.p.p.
Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art. 344-bis cod.
art. 344-bis cod. proc. pen
Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEGRO ERIK nato a ASTI il 28/02/1988 avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 35170/2025 -Udienza del 28 gennaio 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Erik Negro ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Venezia, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 624 bis, 625 n. 2 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen.

— è manifestamente infondato perché l'improcedibilità postulata trova applicazione esclusivamente con riferimento ai reati commessi successivamente al primo gennaio 2020. Dagli atti risulta, invece, che il fatto oggetto di giudizio è stato commesso in data 15 aprile 2012, con conseguente assoggettamento al regime della prescrizione e non a quello dell'improcedibilità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2026 Il consigliere e nsore