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Ordinanza — n. 8430/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming prescription violation due to recidiva affecting statutory limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8430/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Bracco inadmissible, rejecting his claim that the crime had expired due to recidiva. Bracco argued that repeated recidiva should not extend the maximum prescription period, violating the principle of ne bis in idem. The court ruled this argument contradicts established case law, which confirms that recidiva impacts both minimum and maximum prescription terms without violating international human rights standards.

Regesto Legislator

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Art. 157, comma 2, cod. pen.; Art. 161, comma 2, cod. pen.: The repeated recidiva affects both the minimum and maximum prescription periods, and this dual effect does not violate the principle of ne bis in idem or Article 4 of Protocol No. 7 of the ECHR.

Parole chiave

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prescrizione reato recidiva reiterata ne bis in idem Protocollo 7 CEDU Corte di Cassazione codice penale giurisprudenza consolidata recidiva

Disposizioni normative citate

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Art. 157, comma 2, cod. pen.
Art. 161, comma 2, cod. pen.
pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod.
Art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU
pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c.
art. 495 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccé
Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione (Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccé, Rv.
N. 13463 del 2016
285267 - 01; conformi: N. 13463 del 2016 Rv.
N. 6152 del 2018
266532 - 01, N. 6152 del 2018 Rv.
N. 50089 del 2016
272021 - 01, N. 50089 del 2016 Rv.
N. 5985 del 2018
268214 - 01, N. 5985 del 2018 Rv.
N. 57755 del 2018
272015 - 01, N. 57755 del 2018 Rv.
N. 32679 del 2018
274721 - 01, N. 32679 del 2018 Rv.
N. 50619 del 2017
273490 - 01, N. 50619 del 2017 Rv.
N. 48954 del 2016
271802 - 01, N. 48954 del 2016 Rv.
Corte EDU, 10 febbraio 2009, Zolotoukhine c. Russia
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRACCO SALVATORE nato a PALERMO il 13/08/1970 avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 33270/2025 -Udienza del 28 gennaio 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Salvatore Bracco ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Firenze, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., rideterminando la pena in applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge quanto all'intervenuta prescrizione del reato — è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia; sul punto, va difatti ribadito il principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui la recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c.

Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione (Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccé, Rv. 285267 - 01; conformi: N. 13463 del 2016 Rv. 266532 - 01, N. 6152 del 2018 Rv. 272021 - 01, N. 50089 del 2016 Rv. 268214 - 01, N. 5985 del 2018 Rv. 272015 - 01, N. 57755 del 2018 Rv. 274721 - 01, N. 32679 del 2018 Rv. 273490 - 01, N. 50619 del 2017 Rv. 271802 - 01, N. 48954 del 2016 Rv. 268224 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2026 re est