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Ordinanza — n. 8426/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds violating procedural code requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8426/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Monica Anastasio's appeal against her bankruptcy conviction inadmissible. The appellant raised four generic arguments regarding defense censure, evidence, intent, and corporate continuity, which failed to specify the exact legal errors under Article 581 of the Criminal Procedure Code. The court also rejected the fifth argument on prescription, noting the correct calculation period extends to 2027. Consequently, the appeal was dismissed without merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 161 cod. pen.: An appeal must specify the precise legal grounds for criticism; generic arguments lacking specific elements are inadmissible, and prescription periods for bankruptcy fraud are calculated from the bankruptcy declaration with applicable suspensions.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds bankruptcy fraud prescription period Criminal Procedure Code specificity requirement court costs abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
violazione di legge in ordine al riconoscimento della continuità aziendale fraudolenta — sono tutti generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 161 cod. pen.
Ritenuto che il quinto motivo di ricorso — che deduce violazione di legge per intervenuta prescrizione del reato — è manifestamente infondato giacché 1) va considerato non già il termine ordinario, ma quello massimo di dodici anni e sei mesi calcolato ai sensi dell'art. 161 cod.
Art. 159 cod. pen.
pen., oltre le sospensioni rilevanti ex art. 159 cod. pen.;
art. 161 cod. pen
Ritenuto che il quinto motivo di ricorso — che deduce violazione di legge per intervenuta prescrizione del reato — è manifestamente infondato giacché 1) va considerato non già il termine ordinario, ma quello massimo di dodici anni e sei mesi calcolato ai sensi dell'art. 161 cod.
art. 159 cod. pen
pen., oltre le sospensioni rilevanti ex art. 159 cod. pen.;

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020
268823, in motivazione; Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep.
Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020
281630 - 01; Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv.
Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014
280694 - 04; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv.
Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990
260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv.
Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987
185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANASTASIO MONICA natq.a NAPOLI il 04/03/1973 avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 33194/2025 -Udienza del 28 gennaio 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Monica Anastasio ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di bancarotta patrimoniale e documentale. Rilevato che il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso — che lamentano, rispettivamente:

1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'asserita omissione di una valutazione critica delle censure difensive;

2) vizio di motivazione quanto alla dedotta insussistenza di una prova certa circa la distrazione di beni da parte dell'imputata;

3) violazione di legge quanto alla sussistenza del dolo generico del reato di bancarotta fraudolenta;

4) violazione di legge in ordine al riconoscimento della continuità aziendale fraudolenta — sono tutti generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Considerato, peraltro, che l'appello era del tutto generico, il che impone a questa Corte di rilevare l'inammissibilità ora per allora, a prescindere dalle determinazioni del Giudice a quo in virtù del principio generale secondo cui l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, in motivazione; Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630 - 01; Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694 - 04; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912). Ritenuto che il quinto motivo di ricorso — che deduce violazione di legge per intervenuta prescrizione del reato — è manifestamente infondato giacché 1) va considerato non già il termine ordinario, ma quello massimo di dodici anni e sei mesi calcolato ai sensi dell'art. 161 cod. pen., oltre le sospensioni rilevanti ex art. 159 cod. pen.;

2) la prescrizione del reato di bancarotta prefallimentare si computa dalla sentenza dichiarativa di fallimento e non già da quella di commissione delle condotte;

3) ne consegue che il termine di prescrizione massimo cadrà il 29 aprile 2027, termine cui vanno aggiunte le sospensioni del procedimento. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2