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Ordinanza — n. 8423/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on stalking conviction for manifestly unfounded claim regarding generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8423/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Antonio Cotroneo's appeal against the second-instance stalking conviction inadmissible. Cotroneo argued that the appellate court failed to apply generic mitigating circumstances, but the court found this claim manifestly unfounded. The decision upheld the lower court's reasoning that only decisive factors need be considered when rejecting such circumstances, citing established jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; When rejecting generic mitigating circumstances, the appellate court need not consider all favorable or unfavorable elements, but may limit itself to those deemed decisive or relevant.

Parole chiave

Generato dall'IA
stalking conviction generic mitigating circumstances appeal inadmissibility manifestly unfounded Corte di Cassazione circostanze attenuanti assenza di caso di rigore verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244
259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COTRONEO ANTONIO nato a NAPOLI il 20/11/1973 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 33173/2025 -Udienza del 28 gennaio 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Antonio Cotroneo ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di atti persecutori. Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche — è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore.

Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2026 Il consiglier stensore Pre