Cassation appeal dismissed for generic grounds regarding evidence inadmissibility and lack of specific argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Zhang Changyou inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in deeming the victim's complaint unusable and failed to recognize specific mitigating circumstances. The court rejected these claims as generic and repetitive, noting the conviction relied on other direct evidence and that the arguments lacked the required specific critique of the trial court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 512 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.; Art. 62 n. 4 c.p.: In a cassation appeal, a party alleging the inadmissibility of procedural acts must specifically identify the affected acts and demonstrate their decisive impact on the evidence, while arguments merely reiterating lower court findings without substantive critique are deemed generic and inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZHANG CHANGYOU nato il 05/01/1975 avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 33135-2025 - Udienza del 28/01/2026 - Consigliere Borrelli Considerato che Changyou Zhang ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto aggravato. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione in ordine all'utilizzabilità della querela della persona offesa irreperibile, ai sensi dell'art.512 cod. proc. pen.
— è generico perché lamenta l'inutilizzabilità di un dato probatorio, senza tuttavia chiarirne la decisività, laddove la pronunzia di condanna fonda anche su altri elementi di prova, ossia sulle dichiarazioni del proprietario dell'esercizio e su quelle degli operanti di p.g., che avevano direttamente visionato le telecamere di sorveglianza ed avevano visto l'imputato rubare il contenuto del portafogli. A questo proposito, va, infatti, ricordato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416) secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (in termini, Sez. 6 , n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123;
Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià e altri, Rv. 254108). Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art.131-bis cod. pen. —è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda, sul punto, pag.2 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Rilevato che il medesimo motivo di ricorso — nella parte in cui lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.
4) cod. pen. — è parimenti inammissibile in quanto del tutto generico, pur a fronte dell'articolata risposta della Corte territoriale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Cos