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Ordinanza — n. 8418/2026 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal on fraudulent bankruptcy grounds, citing lack of causal link between conduct and company insolvency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8418/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Gavino Zucca inadmissible regarding charges of fraudulent bankruptcy. Zucca argued that the company's financial situation and operational status at the time of the alleged acts were irrelevant to the crime. The court rejected this, establishing that no causal link between the specific conduct and the subsequent insolvency is required, provided the conduct caused a concrete danger to creditors' security.

Regesto Legislator

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Art. 216 co. 1 n. 1 R.D. n. 267/1942; The crime of fraudulent pre-bankruptcy bankruptcy does not require a causal nexus between the defendant's conduct and the subsequent insolvency, but only that the depauperating act created a concrete danger to creditors' security.

Parole chiave

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fraudulent bankruptcy concrete danger to creditors lack of causal nexus pre-bankruptcy depauperation inadmissible appeal creditor security business physiology carenza di sostanza economica

Disposizioni normative citate

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Art. 216 co. 1 n. 1 R.D. n. 267/1942

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli
Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta
266804; tra le altre, Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv.
Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Zazzini
Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Zazzini, Rv.
Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella e altro
271437 - 01, Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella e altro, Rv.
Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, Santoro
270763 - 01, in motivazione; Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv.
Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone
269389; Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv 261683; Sez.
Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi ed altri
47616 del 17/07/2014, Simone, Rv 261683; Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi ed altri, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri
259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUCCA GAVINO nato a PORTO TORRES il 17/10/1954 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 33102-2025 - Udienza del 28/01/2026 - Consigliere Borrelli • Gavino Zucca ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di Cui agli artt.223 co.1, 216 co.1 nn.1 e 2 del R.D. n.267/1942. Il primo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge quanto alla sussistenza del reato di bancarotta patrimoniale distrattiva — è aspecifico e manifestamente infondato per le considerazioni che seguono.

Il ricorrente non fa altro che riproporre il motivo di appello, trascurando la natura francamente depauperativa della condotta e incentrando, invece, le proprie critiche sulla ricostruzione della situazione economico-finanziaria della società e sulla sua operatività al momento del fatto. Ebbene, innanzitutto il ricorrente trascura il dato evidenziato dal curatore e cioè che, al 31 dicembre 2023, la società aveva un patrimonio netto negativo di 600.000 euro, dato che il ricorso sfiora, ma che non affronta. In secondo luogo, l'enfatizzazione del tema delle condizioni economiche della società tradisce un'impostazione teorica non corretta.

Il Collegio ricorda, a questo proposito, che è patrimonio acquisito, nella giurisprudenza di questa Corte, che non è richiesta l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di bancarotta distrattiva ed il successivo fallimento, né tra la condotta dell'autore e il dissesto dell'impresa, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento di quest'ultima destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804; tra le altre, Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562 - 01, in motivazione;

Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Zazzini, Rv. 271437 - 01, Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella e altro, Rv. 270763 - 01, in motivazione; Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv. 269389; Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv 261683; Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi ed altri, Rv. 261942). Ciò che occorre è che la condotta depauperativa abbia cagionato un concreto pericolo per la garanzia patrimoniale a disposizione dei creditori. In questo senso va ricordato e ribadito quanto sancito da Sez. 5, Palitta, (ripresa, tra le altre, da Sez. 5 Zazzini e Sez. 5, Sgaramella e altro), secondo cui il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo concreto, in cui l'atto di depauperamento deve risultare idoneo ad esporre a pericolo l'entità del patrimonio della società in relazione alla massa dei creditori e deve permanere tale fino all'epoca che precede l'apertura della procedura fallimentare.

Onde scongiurare il rischio che la fisiologia dell'attività di impresa — la cui natura implica il compimento di operazioni che possono intaccare il patrimonio sociale e che possono essere connotate da elementi di rischio — conduca sempre ad addebiti di bancarotta prefallimentare nel caso in cui l'impresa successivamente fallisca e per individuare le operazioni che esulino da quelle connaturate al rischio d'impresa e che si configurino come distrattive, la giurisprudenza di legittimità ha delineato un percorso interpretativo complesso; si tratta di un percorso che, mutuando le parole di Sez. 5 Palitta, valuti l'«idoneità dell'atto di depauperamento a creare un vulnus alla integrità della garanzia dei creditori in caso di apertura di procedura concorsuale - non dunque come singoli, ma come categoria-, con una analisi che deve riguardare in primo luogo l'elemento oggettivo, per investire poi in modo omogeneo l'elemento soggettivo e che certamente deve poggiare su criteri "ex ante", in relazione alle caratteristiche complessive dell'atto stesso e della situazione finanziaria della società, laddove Imanteriorità" di regola è tale relativamente al momento della azione tipica, senza però che sia esclusa dalla valutazione la permanenza o meno della stessa situazione, fino all'epoca che precede l'atto di apertura della procedura e senza, comunque, che possano acquisire rilevanza, nella prospettiva che qui interessa, fattori non imputabili come un tracollo economico».

Quanto al versante soggettivo, l'elemento psicologico della bancarotta fraudolenta patrimoniale è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ma è sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa e di compiere atti che possano cagionare o cagionino danno ai creditori (Sez. U, Passarelli; Sez. 5, Sgaramella, Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv. 269389), con la rappresentazione «della pericolosità della condotta distrattiva, da intendersi come probabilità dell'effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa è in grado di determinare e, dunque, la rappresentazione del rischio di lesione degli interessi creditori tutelati dalla norma incriminatrice» (Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014, dep. 2015, Geronzi ed altri, Rv. 263801).

In coerenza con la costruzione del reato come di pericolo concreto, tale consapevolezza deve riguardare, in particolare, la rappresentazione da parte dell'agente della pericolosità della condotta distrattiva, da intendersi come probabilità dell'effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa è in grado di determinare e, dunque, come consapevole volontà del compimento di operazioni sul patrimonio sociale, o su talune attività, idonee a cagionare un danno ai creditori (Sez. 5, Sgaramella). In termini di prova della natura distrattiva di un'operazione e della relativa consapevolezza in capo al suo autore come sopra delineate, la sentenza Sgaramella ha altresì enucleato degli "indici di fraudolenza" «della cui valenza dimostrativa il giudice penale - fuori dei casi di immediata evidenza dell'estraneità o, viceversa, della riconducibilità del fatto al paradigma della fraudolenza - deve dar conto con motivazione che renda ragione della puntuale analisi della fattispecie concreta in tutte le sue peculiarità e delle massime di esperienza utilizzate nel procedimento valutativo» A titolo esemplificativo la sentenza in esame ha indicato, tra gli anzidetti indici di fraudolenza, la «disamina del fatto distrattivo, dissipativo, etc. alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'impresa e della congiuntura economica in cui la condotta pericolosa per le ragioni del ceto creditorio si è realizzata;» il « contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'imprenditore o dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte nei fatti depauperativi;» la «"distanza" (e, segnatamente, nell'irriducibile estraneità) del fatto generatore di uno squilibrio tra attività e passività rispetto a qualsiasi canone di ragionevolezza imprenditoriale».

Da queste riflessioni discende non solo la già ricordata inesistenza di un nesso eziologico tra condotta predatoria e dissesto, ma anche la presa d'atto che la situazione economico-finanziaria negativa di un'impresa non costituisce la precondizione essenziale a che una condotta spoliativa " sia considerata penalmente rilevante ex art. 216 leg. fall., potendo essa solo costituire un parametro di valutazione per classificare come predatoria una condotta che determini la fuoriuscita di beni dal patrimonio sociale. Il secondo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche — è parimenti inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore.

Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della