Cassation appeal dismissed for being generic and lacking specific grounds regarding sentencing and recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Filippo Chieco's appeal against the second-instance conviction for aggravated burglary inadmissible. Chieco argued for reduced sentencing and specific recidivism recognition, but the court found his complaints too generic and lacking necessary critical analysis. Consequently, the appeal was rejected, and Chieco was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Cassation appeals are inadmissible if they are intrinsically generic or lack a necessary correlation with the reasons underpinning the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIECO FILIPPO nato a CERIGNOLA il 11/07/1980 avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 33063-2025 -Udienza dei 28/01/2026 - Consigliere Borrelli Considerato che Filippo Chieco ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto in abitazione aggravato. Rilevato che il ricorso — che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto al riconoscimento della recidiva reiterata specifica, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.
4) cod. pen., nonché, in generale, alla quantificazione della pena — è intrinsecamente generico oltre che aspecifico in quanto:
1) circa le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.
4) cod. pen., il ricorso manca della benché minima portata censoria;
2) quanto alla recidiva, l'accenno di contestazione al ragionamento della Corte territoriale si scontra con una motivazione robusta e rispettosa dei canoni argomentativi tracciati sul punto dalle Sezioni Unite di questa Corte, nella quale non evidenzia vizi rilevanti ex art. 606 cod. proc. pen.;
3) quanto al trattamento sanzionatorio, il ricorrente pare non avvedersi che la Corte di appello ha spiegato le ragioni per le quali la pena, già attestata su livelli minimi, non potesse essere ridotta. A proposito delle doglianze aspecifiche va ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così d