Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of procedural standing for aggravated theft case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Samuele Balestra inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The court found the sole ground of appeal, which alleged a violation of law regarding the crime's admissibility, to be manifestly unfounded. This decision was based on the fact that the victim had filed an oral report on October 13, 2018, explicitly requesting punishment, thereby establishing the necessary procedural conditions for the aggravated theft conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the alleged violation of law or procedural defect is manifestly unfounded, as demonstrated by the existence of a formal report filed by the victim requesting punishment for the crime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALESTRA SAMUELE nato a LUCCA il 09/02/1985 avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 33058-2025 - Udienza del 28/01/2026 - Consigliere Borrelli Considerato che Samuele Balestra ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla sussistenza della condizione di procedibilità del reato — è manifestamente infondato.
Risulta, infatti, dagli atti che la persona offesa ha sporto denuncia orale relativa al furto in data 13/10/2018, chiedendo espressamente la punizione del responsabile. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 28/01