Italian Court dismisses appeal as generic and factually unsupported regarding stalking charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Bartolomeo Cellamare inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Cellamare argued that the lower court's judgment on stalking charges lacked proper motivation and ignored documentary evidence, but his claims were deemed generic and factually unsupported. The court rejected the appeal because the arguments merely repeated those already dismissed by the appellate court without addressing specific legal defects.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 585 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic, fails to specify relevant defects in the contested judgment, and merely restates arguments already rejected by the court of second instance.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELLAMARE BARTOLOMEO nato a TRIGGIANO il 18/04/1982 avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 33047-2025 - Udienza del 28/01/2026 - Consigliere Borrelli Considerato che Bartolomeo Cellamare ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di atti persecutori nei confronti di vicini di casa. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al giudizio di penale responsabilità dell'imputato — è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; il medesimo motivo è altresì versato in fatto, perché oppone, alle considerazioni della Corte di appello circa la sussistenza in fatto e in diritto delle condotte persecutorie (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), delle notazioni di puro merito, senza evidenziare, nel costrutto della sentenza impugnata, dei vizi rilevanti ex art. 606 cod. proc. pen. ma limitandosi ad un vago accenno a doglienze contenute nell'atto di appello e, in tesi, pretermesse.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata considerazione della prova documentale costituita dai filmati — e il terzo e ultimo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge quanto alla sussistenza del reato ascritto — sono parimenti inammissibili per le stesse ragioni. Rilevato che l'inammissibilità del ricorso principale si riverbera sui motivi aggiunti, a norma dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso