Italian Court dismisses appeal on theft attempt vs consummated theft due to lack of specific factual grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant's argument regarding the qualification of the crime as attempted rather than consummated theft was too generic and lacked specific factual support. The lower court had already established that the police intercepted the defendant after she had already left the premises, which constitutes consummated theft. The Court ruled that such procedural defects must be raised at the first instance and cannot be cured by a new, unspecific argument in the second instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 624, 625 c.p.: The Court of Cassazione must declare inadmissible appeals based on generic or specific grounds not properly raised in the first instance, as procedural defects are not subject to cure and must be raised at the earliest opportunity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELA EMILIE nato,i1 11/08/2004 avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 33043/2025 -Udienza del 28 gennaio 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Emilie Cela ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Firenze, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 110, 624 commi 1 e 3 in relazione all'art. 625 comma 1 n.
2) cod. pen. Rilevato che il ricorso — che deduce vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto come fattispecie tentata e non consumata di furto — è inammissibile perché si innesta su un motivo di appello del tutto aspecifico - oltre che intrinsecamente generico - rispetto alla compiuta descrizione offerta dalla sentenza di primo grado, dalla quale emergeva chiaramente che la polizia giudiziaria aveva intercettato l'imputata solo ad impossessamento già avvenuto, quando ella era già fuoriuscita dal B & B depredato e stava uscendo dal portone che delimita l'area condominiale.
Questa Corte può rilevare l'inammissibilità dell'impugnazione di merito ora per allora, a prescindere dalle determinazioni del Giudice a quo, in virtù del principio generale secondo cui l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, in motivazione; Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630 - 01; Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694 - 04; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912). Non osta a questa considerazione la circostanza che il tema posto dalla ricorrente attenga alla qualificazione giuridica, posto che l'invocata riqualificazione fonda su circostanze di fatto quanto alle fasi dell'intervento della p.g. che andavano fatte valere nella sede propria del merito.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2026 Il consigliere eut n