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Ordinanza — n. 8410/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments already rejected in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8410/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Gaetano De Martino inadmissible and ordered him to pay court costs. The sole ground of appeal, challenging the legal qualification of the stalking offense, was rejected because it merely repeated arguments already dismissed by the Court of Appeal of Salerno. The court ruled that the appellant failed to provide a specific, argumentative critique of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds consist solely of a pedissequous repetition of arguments already rejected in the second instance without offering a new, specific, and argumentative critique of the judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments stalking offense legal qualification Court of Cassazione riesame dell'entità pena esame di cassazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARTINO GAETANO nato a NOVARA il 06/08/1982 avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 33011-2025 - Udienza del 28/01/2026 - Consigliere Borrelli Considerato che Gaetano De Martino ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di atti persecutori. Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica del fatto contestato — è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda, in merito, pp.4-5 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28