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Ordinanza — n. 8385/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8385/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8385/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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RACO ORDINANZA Caplea Stefania Laura, nata in ROMANIA, il 19/03/1993, avverso la sentenza del 22/04/2025 della Corte d'appello di Milano; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti. Letto il ricorso proposto nell’interesse di Stefania Laura Caplea, rilevato che l’unico motivo di ricorso che contesta la motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità ex art. 633 cod. pen., in ordine all’assenza dell’elemento soggettivo del dolo, ed il mancato riconoscimento della scriminante di cui all’art. 54 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità,perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di merito non ha ravvisato i presupposti per riconoscere lo stato di necessità, in quanto la ricorrente ha sempre rifiutato l’aiuto offerto dai servizi sociali, valida alternativa all’occupazione abusiva dell’appartamento di via Pomposa n. 8 (si veda pag. 6 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 633 cod. pen, art. 54 cod. pen; Ordinanza — n. 8385/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso proposto nell’interesse di Stefania Laura Caplea, rilevato che l’unico motivo di ricorso che contesta la motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità ex art. 633 cod. pen., in ordine all’assenza dell’elemento soggettivo del dolo, ed il mancato riconoscimento della scriminante di cui all’art. 54 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità,perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di merito non ha ravvisato i presupposti per riconoscere lo stato di necessità, in quanto la ricorrente ha sempre rifiutato l’aiuto offerto dai servizi sociali, valida alternativa all’occupazione abusiva dell’appartamento di via Pomposa n. 8 (si veda pag. 6 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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difetto formale di procedura censure procedurali adempimento dei presupposti processuali ammende per infrazione procedurale indigenza processuale non provata rispetto dei requisiti formali

Disposizioni normative citate

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art. 633 cod. pen
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Stefania Laura Caplea, rilevato che l’unico motivo di ricorso che contesta la motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità ex art. 633 cod.
art. 54 cod. pen
pen., in ordine all’assenza dell’elemento soggettivo del dolo, ed il mancato riconoscimento della scriminante di cui all’art. 54 cod. pen.
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Testo completo

RACO ORDINANZA Caplea Stefania Laura, nata in ROMANIA, il 19/03/1993, avverso la sentenza del 22/04/2025 della Corte d'appello di Milano; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell’interesse di Stefania Laura Caplea, rilevato che l’unico motivo di ricorso che contesta la motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità ex art. 633 cod. pen., in ordine all’assenza dell’elemento soggettivo del dolo, ed il mancato riconoscimento della scriminante di cui all’art. 54 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità,perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di merito non ha ravvisato i presupposti per riconoscere lo stato di necessità, in quanto la ricorrente ha sempre rifiutato l’aiuto offerto dai servizi sociali, valida alternativa all’occupazione abusiva dell’appartamento di via Pomposa n. 8 (si veda pag. 6 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/02/2026 Il Consigliere