Italian Court dismisses appeal as inadmissible for improper fact reconstruction and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The first ground was rejected because it attempted to reconstruct facts using criteria different from those of the trial court, which had already proven the illicit origin of assets. The second ground was dismissed as it sought benefits in a form not permitted by law during the legitimacy phase. Consequently, the court upheld the lower court's decision based on the appellant's failure to provide explanations and the judge's assessment of subjective personality factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 364 c.p.p.: Appeals challenging factual reconstruction must adhere to the trial court's evaluation criteria, and requests for generic mitigating circumstances or sentence conversion must comply with statutory procedural forms.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RACO ORDINANZA Sperante Vincenzo, nato a MUGNANO DI NAPOLI il 06/11/1968, avverso la sentenza del 04/02/2025 della Corte d'appello di Ancona; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Vincenzo Sperante; rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta la motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità ex art. 648 cod. pen. è manifestamente infondato, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito; che la Corte di appello di Ancona ha ritenuto provata la provenienza illecita dei beni, in quanto provento di furto perpetrato ai danni di Frabboni, esplicitando le ragioni del suo convincimento, rispetto alle quali l’imputato non ha fornito alcuna spiegazione (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mancata conversione della pena nei lavori di pubblica utilità non è consentito dalla legge, nelle forme proposte, in sede di legittimità; che il giudice di secondo grado ha negato tali benefici sulla base dei numerosi precedenti penali, anche specifici, gravanti in capo al ricorrente (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell’illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell’imputato che ne hanno orientato la decisione; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/02/2026 Il