Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8380/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming querel misuse and improper fact reconstruction in criminal proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8380/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued that the querel was misused for evidentiary purposes and that the lower court improperly reconstructed facts. The court rejected these claims, citing established jurisprudence that the querel serves only to establish criminal liability and noting the lower court's valid reasoning on the defendant's guilt.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals challenging the use of a querel for evidentiary purposes or the factual reconstruction by the trial judge are inadmissible as they contradict settled case law and exceed the scope of admissible review.

Parole chiave

Generato dall'IA
querel probatoria inammissibilità ricorso ricostruzione fatti giurisprudenza consolidata Corte di Cassazione tardivo pagamento delle spese prova di pagamento documenti bancari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n.21665 del 16/02/2018, Rv. 273167
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

RACO ORDINANZA Laraichi Mohamed nato a (MAROCCO) il 18/05/1990, avverso la sentenza del 07/04/2025 della Corte d'appello di Ancona, dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell’interesse di Mohamed Laraichi, rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta l’utilizzo delle querela per finalità probatorie è manifestamente infondato, perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui la querela può essere inserita nel fascicolo per il dibattimento ed è utilizzabile ai soli fini della procedibilità dell'azione penale(Sez. 5, n.21665del16/02/2018 , Rv. 273167) ; che, nel caso di specie, il giudice di merito ha rilevato che, come da trascrizione in atti, la persona offesa, durante la deposizione, ha riproposto il contenuto della querela, arricchendolo con ulteriori dettagli e rispondendo alle domande che le sono state poste (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha evidenziato gli elementi da cui si desume la colpevolezza dell’imputato (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 17/02/2026 Il Consigl